Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen
Commento relativo alla modifica dell’ordinanza del
DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL, RS 916.351.021.1)
del ...
I. Situazione iniziale
Con le modifiche qui presentate l’OIgPL è adeguata allo stato attuale della scienza e della tecnica. A condizione che si possa garantire la sicurezza alimentare e la qualità del latte, i potenziali ostacoli per i sistemi di produzione del latte e il loro sviluppo dovrebbero essere evitati il più possibile.
II. Commento alle singole disposizioni
Articolo 10 capoverso 4 primo periodo
Il primo periodo è superfluo e può essere stralciato. La definizione di colostro si trova già nell’articolo 86 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale.
Articolo 14 capoversi 4, 6 e 7
L’attuale capoverso 6 richiede che la prima mungitura possa essere immagazzinata per 48 ore al massimo prima del trasporto verso l’azienda di trasformazione. A causa dei bassi volumi di produzione, delle distanze spesso molto lunghe fino all’azienda di trasformazione del latte ovino e caprino più vicina e di una parziale mancanza di presa in consegna regolare, i piccoli produttori di latte ovino e caprino spesso non riescono a rispettare questa disposizione. Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 20 ottobre 20102 sul controllo del latte, i produttori di latte sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l’osservanza delle prescrizioni riguardanti l’igiene (inclusi i requisiti del latte) e l’impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all’uso previsto. A condizione che i produttori di latte possano garantire la sicurezza alimentare e la qualità del latte con altre misure, è ora consentito immagazzinare per più di 48 ore la prima mungitura prima del trasporto verso l’azienda di trasformazione. Il capoverso 6 è quindi stralciato e il capoverso 4 adeguato.
Il quarto periodo dell’attuale capoverso 7, secondo cui la sicurezza alimentare deve essere garantita in ogni momento, è obsoleto e può essere stralciato. La sicurezza alimentare deve essere garantita per tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, nella misura in cui questa serve alla fabbricazione di derrate alimentari o oggetti d’uso, in conformità con l’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 7 della legge del 14 giugno 2014 sulle derrate alimentari3. Quindi, non sono solo gli addetti alla trasformazione del latte a dover garantire la sicurezza alimentare.
Articolo 16 capoverso 3 secondo periodo
Se il periodo di immagazzinamento della prima mungitura prima del trasporto non è più limitato a 48 ore, questa modifica deve essere presa in considerazione anche qui. Il secondo periodo deve essere adeguato di conseguenza.
1 RS 817.022.108
2 RS 916.351.0
3 RS 817.0 BLV-D-398B3401/177