Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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(metil-1,2-etandiolo)]» e 5330 «biossido di titanio trattato in superficie con allumina modificata con fluoruro». Questa disposizione riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/124513.
Numero 2.3.1: sono state aggiornate le limitazioni all’impiego di diversi metalli e sostanze nei materiali e oggetti in plastica che, nel rispetto dei relativi requisiti, possono essere utilizzati anche per la fabbricazione di sali ammessi. A tale scopo viene introdotta la tabella 4. Questa disposizione riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/124514.
Numero 2.3.2: sono precisate e modificate le limitazioni delle ammine aromatiche primarie nei materiali e oggetti in plastica. Questa disposizione riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/124515.
Numero 2.3.4: le regolamentazioni per i materiali a contatto con l’acqua potabile che riguardano la plastica sono ora elencate solo nell’OPPD e vengono quindi rimosse dall’ordinanza sui materiali e gli oggetti.
Numero 3: nella tabella 5 concernente le «indicazioni sulla verifica di conformità» vengono inserite le voci 28 e 29. Questa disposizione riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/124516.
Allegato 3
Alla lettera f i requisiti per la dichiarazione di conformità di materiali e oggetti in plastica sono adeguati alle prescrizioni sull’ordinanza (UE) 2020/124517. In concreto, sono formulate con maggiore chiarezza le indicazioni necessarie sulle sostanze utilizzate e sui loro prodotti di degradazione.
Allegato 4
La modifica dell’allegato riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/124518. Ai numeri 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.4.2.1.3 lett. d e 2.4.2.1.6 vengono modificati diversi requisiti per le condizioni di prova e di contatto. Viene definita con maggiore rigore la stabilità dei materiali e oggetti a uso ripetuto. Se la migrazione di una sostanza aumenta nel corso di tre misurazioni, il materiale e oggetto non è conforme neanche se i valori di misurazione non superano il limite di migrazione specifico (LMS).
Allegato 8
Vengono precisate le regole generali per la determinazione della cessione di piombo e cadmio e i metodi di analisi da utilizzare vengono precisati al numero 3 dell’allegato. A tale proposito si rimanda agli allegati I e II della direttiva 84/500/CEE19.
Allegato 8a
Questo allegato di nuova introduzione precisa i requisiti della dichiarazione di conformità dei materiali e oggetti in ceramica. Si riprende il contenuto dell’allegato III della direttiva UE 84/500/CEE20.
Allegato 9
Adeguamento del testo con il link al sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.Numero 2.2.1: sono state aggiornate le limitazioni all’impiego di diversi metalli e sostanze nei materiali e oggetti in silicone che, nel rispetto dei relativi requisiti, possono essere utilizzati anche per la fabbricazione di sali ammessi. A tale scopo viene introdotta la tabella 4. Questa modifica riprende il contenuto dell’articolo 15 del regolamento (CE) 2020/124521.
13 Cfr. nota a piè di pagina n. 2
14 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
15 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
16 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
17 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
18 Cfr. nota a piè di pagina n. 2.
19 Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (84/500/CEE), GU. L 277 del 20.10.1984, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/31/CE della Commissione, GU L 110 del 30.4.2005, pag. 36.
20 Cfr. nota a piè di pagina n. 19.
21 Cfr. nota a piè di pagina n. 2. 4/5