Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
confronti delle altre persone coinvolte (art. 649 cpv. 2 CC). Se non fa valere tale diritto al rimborso, può trattarsi di una donazione, di una prestazione d’assistenza fiscalmente deducibile o di alimenti fiscalmente deducibili.
Soluzione pratica 2
I comproprietari e i proprietari in comune dichiarano la propria quota dell’immobile, dei redditi, degli interessi su debiti e delle spese per gli immobili direttamente nella dichiarazione d’imposta personale (i coniugi congiuntamente). Una verifica o un confronto incrociato degli atti fiscali di tutte le persone coinvolte è oneroso e, per le persone con domicilio in Cantoni differenti, è praticamente impossibile o possibile soltanto previa consultazione del Cantone competente. Nel caso di coppie non sposate, si tiene rigorosamente conto dei rapporti di proprietà, ossia entrambi i partner tassano il valore locativo secondo la quota di proprietà iscritta nel registro fondiario. Le spese di manutenzione e gli interessi passivi possono, parimenti, essere dedotti soltanto proporzionalmente.
In caso di proprietà esclusiva di uno dei partner non sposati si considera la sentenza del Tribunale federale (2C_142/2014), vale a dire che anche al partner che non è proprietario spetta una deduzione degli interessi su debiti effettivamente sostenuti, purché il debito ipotecario sia a nome di entrambi i partner (debitori solidali) e complessivamente non si faccia valere oltre il 100 per cento.
Digressione sui coniugi separati o divorziati, dei quali una sola persona vive nell’immobile comune
Anche qui i Cantoni seguono prassi differenti.
Soluzione pratica 1
Il valore locativo continua a essere imponibile proporzionalmente quale reddito per entrambi i coniugi, conformemente all’iscrizione nel registro fondiario. Di norma, la riduzione del valore locativo cantonale per gli immobili occupati dai proprietari al loro domicilio viene concessa soltanto alla persona che continua ad abitare nell’immobile. La cessione a titolo gratuito dell’immobile è considerata sostentamento e può essere dedotta di conseguenza. Gli interessi su debiti possono essere dedotti soltanto in proporzione secondo la quota di proprietà. Se un coniuge assume gli interessi su debiti per l’altra persona, la quota rimanente è, a sua volta, deducibile o imponibile a titolo di sostentamento (cfr. esempio Cantone TG). La piccola manutenzione è, di norma, fatta valere dalla persona che abita nell’immobile, quella grande è suddivisa proporzionalmente (a seconda dell’accordo di separazione/divorzio).
Soluzione pratica 2
Il valore locativo è imponibile al 100 per cento per la persona che abita nell’immobile ed essa può far valere la manutenzione dell’immobile nonché gli interessi su debiti. Si rinuncia a una suddivisione proporzionale e a una contemporanea «correzione» mediante pagamenti di alimenti.