Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
– Postulato del Gruppo BD del 15 giugno 2011 (11.3545 «Imposizione e rendite indipendenti dallo stato civile»): il Consiglio federale è incaricato di esaminare soluzioni che consentano un’imposizione e rendite ampiamente indipendenti dallo stato civile. Il Consiglio nazionale ha accolto il postulato il 23 dicembre 2011.
– Postulato della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 30 gennaio 2014 (14.3005 «Conseguenze economiche e fiscali di differenti modelli di imposizione individuale»): il Consiglio federale è incaricato di elaborare modelli concreti di imposizione individuale e di sottoporli al Parlamento integrandoli nel messaggio concernente l’iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate». Il Consiglio nazionale ha accolto il postulato il 4 giugno 2014. Il 24 giugno 2015 il Consiglio federale ha adottato il rapporto.
– Mozione Bischof del 3 marzo 2016 (16.3044 «Eliminazione della penalizzazione del matrimonio»): il Consiglio federale è incaricato di presentare le necessarie revisioni di legge affinché l’attuale penalizzazione dei coniugi e dei partner registrati rispetto alle coppie di conviventi venga eliminata nella legislazione tributaria per il tramite di un’imposizione comune (p. es. con un modello di splitting o di splitting parziale oppure un calcolo alternativo). La mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati il 13 giugno2016 e dal Consiglio nazionale il 14 dicembre 2016.
- Postulato Würth del 18 marzo 2021 (21.3284 «Imposizione congiunta con splitting integrale o imposizione individuale. Valutazione di entrambi i modelli»): il Consiglio federale è incaricato di effettuare una valutazione dei due modelli e dei problemi legati a un eventuale cambiamento di sistema. Il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato il 2 giugno 2021. Nel suo parere al postulato il Consiglio federale ha chiesto, parimenti, che fosse accolto il postulato e ha segnalato che nel progetto da porre in consultazione relativo all’imposizione individuale si sarebbe pronunciato in merito alle domande poste. Occorre inoltre evidenziare che finora sono stati elaborati alcuni rapporti sui modelli di imposizione congiunta55. Con il presente avamprogetto si procede a una valutazione di entrambi i modelli e si attua pertanto il postulato.
2 Imposizione dei coniugi all’estero
2.1 In generale
I sistemi fiscali dei Paesi membri dell’Unione europea prevedono sia modelli di imposizione congiunta che modelli di imposizione individuale di vario tipo.
55 Cfr. ad es. i rapporti «Bericht der ESTV betreffend die Beseitigung der Heiratsstrafe und Erzielung ausgewogener Belastungsrelationen bei der Ehepaar- und Familienbesteuerung» e «Unterschiedliche Behandlung von Ehepaaren und Konkubinatspaaren bei der direkten Bundessteuer und steuerliche Behandlung der Kinderdrittbetreuungskosten» nonché il messaggio del 21 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta (Equità dell’imposizione delle coppie e delle famiglie) (FF 2018 1775).