Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
• la complessità non può aumentare in misura eccessiva per i contribuenti e le au-
torità fiscali;
• quanto al trattamento fiscale di varie forme di famiglia, occorre evitare nuove in-
giustizie;
• si deve garantire la sostenibilità finanziaria per le amministrazioni pubbliche:
• l’imposizione puramente individuale rimane in secondo piano. È incostituzionale,
in quanto non si tiene conto del fatto che nel caso dei coniugi con reddito unico due adulti devono vivere con una sola fonte di entrata;
• qualora la Confederazione porti avanti un modello di imposizione individuale, la
maggioranza dei membri della CDF ritiene che un’imposizione individuale modificata dovrebbe stare al centro degli ulteriori esami.
1.5.7 Consultazione delle due Commissioni parlamentari dell’economia e dei tributi in merito all’imposizione individuale
Nella sua riunione del 13 gennaio 2022, con 7 voti contro 6 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha optato per prendere quale base il modello Ecoplan, integrato da una deduzione per economia domestica, poiché la CET-S rivolge la propria attenzione all’incentivo a esercitare un’attività lucrativa. Tuttavia, una parte della Commissione preferirebbe un’imposizione individuale modificata con una deduzione per coppie con reddito unico.
Dopo consultazioni con vari stakeholder (Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle Città svizzere, CDF, Avenir Suisse, Ecoplan, Alliance F, mondo scientifico, rappresentanti dell’Ufficio federale di giustizia e dell’Ufficio federale delle assicurazioni socili), nella sua riunione del 22 febbraio 2022, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) si è focalizzata sui seguenti parametri fondamentali, che coincidono ampiamente con quelli della CET-S:
• le famiglie con figli devono essere soggette a un’imposizione privilegiata, vale a
dire devono beneficiare di preferenza di una tariffa speciale o eventualmente di deduzioni;
• oltre al trattamento fiscale privilegiato, non vanno previste misure di sgravio spe-
ciali per singoli gruppi (deduzione per famiglie unipersonali, deduzione per famiglie monogenitoriali, deduzione per coppie con reddito unico);
• occorre invece introdurre una «deduzione per economia domestica» uniforme che
serva ad ammortizzare l’onere fiscale conseguente a una ripartizione dei redditi diseguale dei partner nonché di famiglie unipersonali e famiglie monogenitoriali (spese di economia domestica). Tale deduzione è intesa sostituire tutte le deduzioni relative alle spese di economia domestica e al secondo reddito esistenti finora;
• occorre partire da due dichiarazioni d’imposta separate: le dichiarazioni d’imposta
devono essere presentate separatamente dai coniugi, che sono però tassati contemporaneamente, e la decisione di tassazione deve essere notificata contemporaneamente a ciascun coniuge. A tal fine è necessario collegare i fascicoli nel background;