Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
3.1.10 Imposta alla fonte
Forma particolare (di riscossione) dell’imposta sul reddito a livello federale, cantonale e comunale, l’imposta alla fonte è trattenuta dal debitore della prestazione imponibile (p. es. datori di lavoro, assicurazioni). In linea di massima, le disposizioni relative all’imposta alla fonte ricalcano quelle della procedura di tassazione ordinaria; il calcolo delle tariffe dell’imposta alla fonte presenta però alcuni tratti forfettari.
Le disposizioni odierne sull’imposta alla fonte distinguono sostanzialmente quattro categorie di persone (cfr. art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza dell’11 aprile 201881 sull’imposta alla fonte [OIFo]):
- persone sole senza figli (tariffario A),
- coniugi con reddito unico con o senza figli (tariffario B),
- coniugi con doppio reddito con o senza figli (tariffario C),
- persone sole che vivono in comunione domestica con figli (tariffario H).
Anche con il passaggio all’imposizione individuale, l’applicazione di regole schematiche e soluzioni pratiche dovrà continuare a essere possibile. Si intende soprattutto evitare un aumento degli oneri di accertamento per i datori di lavoro per quanto riguarda la ritenuta d’imposta alla fonte.
In base al diritto vigente, un contribuente non separato legalmente o di fatto residente in Svizzera che sarebbe assoggettato all’imposta alla fonte non è tassato alla fonte se vive in comunione domestica con un coniuge che ha la cittadinanza svizzera o detiene un permesso di domicilio. In un caso del genere, la coppia viene tassata congiuntamente secondo la procedura ordinaria (art. 83 cpv. 2 LIFD). Con il sistema dell’imposizione individuale, il contribuente dell’esempio precedente verrà invece tassato alla fonte nonostante il coniuge possieda la cittadinanza svizzera o un permesso di domicilio dato che ogni partner è assoggettato individualmente. Ne consegue che alcune persone sposate oggi assoggettate secondo la procedura ordinaria dovranno essere tassate alla fonte. L’identificazione di questi casi spetterà ai datori di lavori.
A causa delle misure previste da un lato (deduzione per differenza di reddito, deduzione per economia domestica, aumento della deduzione per i figli) nonché della parziale soppressione delle deduzioni (deduzione per i coniugi, deduzione per coniugi con doppio reddito) e dell’adeguamento della tariffa dall’altro, occorre adeguare anche le tariffe dell’imposta alla fonte.
La tariffa applicabile si basa sulla situazione personale della persona tassata alla fonte al momento del pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza dell’11 aprile 2018 sull’imposta alla fonte [OIFo]). A differenza della tassazione ordinaria, non è tuttavia possibile stabilire individualmente l’ammontare delle deduzioni: per l’imposta alla fonte, queste ultime vanno integrate in maniera forfettaria nella tariffa.
Per quanto riguarda le misure previste legate all’imposizione individuale, ciò significa concretamente che le tariffe dell’imposta alla fonte non possono tenere conto della deduzione degressiva per differenza di reddito in quanto essa dipende dall’ammontare del secondo reddito e cambia con ogni aumento o diminuzione di tale reddito.