Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
Per questi motivi, la deduzione per differenza di reddito non verrà considerata nel quadro delle tariffe dell’imposta alla fonte, ma nell’ambito della tassazione ordinaria ulteriore (TOU). Oggi una persona residente è obbligatoriamente tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore se il suo reddito lordo da attività lucrativa dipendente ammonta almeno a 120 000 franchi (art. 89 LIFD in combinato disposto con art. 9 cpv. 1 OIFo). Tutti gli altri residenti assoggettati all’imposta alla fonte possono inoltre richiedere una TOU (art. 89a LIFD), per cui gli unici a non beneficiare della deduzione per differenza di reddito saranno i non residenti che non richiedono una TOU (art. 99a LIFD, quasi residenza) e i residenti per cui non si procede a una TOU.
Le tariffe dell’imposta alla fonte non tengono nemmeno conto della deduzione per economia domestica, dato che altrimenti il datore di lavoro prima di ogni versamento del salario dovrebbe appurare se la persona tassata alla fonte può effettivamente far valere tale deduzione. L’attribuzione forfettaria della deduzione per economia domestica a favore di persone sole (tariffari A e L) e famiglie monogenitoriali (tariffari H e P) privilegerebbe tuttavia le persone che non hanno diritto a tale deduzione (p. es. concubini o chi condivide l’abitazione con altre persone). La deduzione per economia domestica potrà ad ogni modo essere fatta valere nel quadro di una TOU.
Nelle tariffe dell’imposta alla fonte è invece possibile tenere conto dell’aumento della deduzione per i figli.
Con l’imposizione individuale verranno inoltre soppresse tutte le disposizioni inerenti all’imposta alla fonte che riguardano il coniuge (p. es. in relazione all’esecuzione della TOU) o considerano i suoi redditi (cfr. a tale riguardo le considerazioni al n. 4).
3.1.11 Adeguamenti della tariffa
La futura tariffa per l’imposizione individuale nell’ambito dell’imposta federale diretta prende a riferimento la tariffa vigente per persone sole (stato: 1.1.2022). La riforma prevede adeguamenti alla tariffa attuale per due ragioni. In primo luogo, un’applicazione di questa tariffa in combinazione con gli altri elementi della riforma comporterebbe un effetto di sgravio in particolare per i redditi elevati. In secondo luogo, il Consiglio federale auspica, per entrambi le varianti, di ottenere complessivamente nell’ambito dell’imposta federale diretta un alleggerimento della pressione fiscale con una conseguente riduzione del gettito ’ di 1 miliardo di franchi. Per raggiungere tale obiettivo occorre un adeguamento della tariffa.
La tariffa vigente è stata pertanto adeguata mediante due interventi. Con il primo intervento, l’aliquota marginale per i redditi medi e bassi è stata leggermente ridotta in modo da ripartire in maniera più omogenea l’effetto di sgravio della riforma sulle diverse classi di reddito. Per raggiungere – come nel diritto vigente – l’aliquota massima prevista dalla Costituzione, ossia l’11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.), sono state adeguate di conseguenza le aliquote marginali per le fasce di reddito più elevate. La tariffa così ottenuta costituisce la base per le varianti 1 e 2. La figura 1 illustra la tariffa secondo lo status quo e dopo questo primo intervento di adeguamento. L’asse verticale indica l’onere fiscale in percento (aliquota), mentre quello orizzontale il reddito imponibile in migliaia di franchi. Come si può evincere dalla figura, il primo intervento comporta aliquote leggermente inferiori per i redditi bassi e medi e aliquote sostanzialmente invariate per i redditi elevati. Il grafico di sinistra sull’asse orizzontale raffigura redditi imponibili da 0 a 800 000 franchi (al di sopra di