Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

rispetto ai coniugi. In un modello di splitting integrale, il rapporto tra gli oneri auspicato dal Tribunale federale potrebbe essere raggiunto prevedendo una deduzione per economia domestica per persone sole e famiglie monogenitoriali.

Onere amministrativo derivante dal cambiamento di sistema

Per l’imposta federale diretta, uno splitting integrale potrebbe essere applicato senza oneri eccessivi per l’autorità di tassazione. Non ci sarebbe alcun cambiamento per quanto riguarda la dichiarazione degli elementi fiscalmente rilevanti. Sulla base del diritto vigente, le autorità di tassazione non necessiterebbero di informazioni aggiuntive. Come finora, i coniugi dichiarerebbero i propri elementi imponibili in maniera congiunta.

Necessità di adeguare la legislazione

Considerando il rapporto tra gli oneri, l’attuazione dello splitting integrale nell’imposta federale diretta solleverebbe la questione se, in ossequio al principio dell’imposizione secondo la capacità economica, occorre prevedere una deduzione per economia domestica per le persone sole e le famiglie monogenitoriali.

Diventerebbero inoltre superflue le deduzioni legate allo stato civile accordate alle coppie sposate, vale a dire la deduzione per i coniugi (art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD) e la deduzione per doppio reddito (art. 33 cpv. 2 LIFD). In combinazione con lo splitting integrale, tali deduzioni penalizzerebbero infatti le persone non sposate rispetto ai coniugi.

Tecnicamente, uno splitting integrale sulla base della tariffa vigente per persone sole (art. 36 cpv. 1 LIFD) sarebbe possibile. Le tariffe vigenti con la progressione continua tuttavia non si conciliano con l’idea dello splitting. Il diritto vigente prevede un’aliquota massima dell’11,5 per cento. Siccome nelle fasce di reddito più basse i tassi sono nettamente inferiori, le aliquote marginali devono pertanto superare momentaneamente l’11,5 per cento. Per via della progressione continua, soprattutto nelle situazioni con un reddito molto elevato e uno molto basso può accadere che lo splitting integrale comporti oneri maggiori rispetto all’imposizione individuale. Si porrebbe dunque la questione se combinare l’introduzione dello splitting integrale con un adeguamento della tariffa.

Nell’ottica dell’armonizzazione fiscale verticale formale, l’introduzione dello splitting integrale per l’imposta federale diretta non richiederebbe adeguamenti delle imposte sul reddito cantonali. Lo splitting integrale costituisce infatti un modello di imposizione congiunta, così come previsto dal diritto federale e cantonale vigente.

Ripercussioni sugli incentivi a svolgere un’attività lucrativa

Analogamente al sistema vigente, a parità di gettito fiscale uno splitting integrale comporta un onere fiscale minore per la persona che consegue il reddito superiore e uno maggiore per quello con il reddito più basso. Grazie allo sgravio garantito dallo splitting integrale, la tassazione del reddito più elevato risulta inferiore a quanto ammonterebbe in caso di imposizione individuale. L’onere fiscale sul secondo reddito è invece maggiore rispetto all’imposizione individuale, dato che a causa del primo reddito ai coniugi viene applicato un livello di progressione più elevato (cfr. n. 5.5.1).