Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
per cui, a parità di reddito complessivo, l’onere fiscale dei coniugi con un unico reddito equivale a quello dei coniugi con doppio reddito.
Tassando individualmente le persone non sposate e congiuntamente quelle sposate, lo splitting integrale lede la neutralità rispetto allo stato civile, in quanto con questo modello l’onere fiscale dipende dallo stato civile. Il conflitto tra i principi dell’imposizione del reddito globale e della neutralità rispetto allo stato civile sussiste in generale, dato che nessun sistema fiscale progressivo può rispettare contemporaneamente entrambi i principi.
Teoricamente, lo splitting integrale può essere esteso anche alle coppie di conviventi, il che tuttavia non sana la violazione della neutralità rispetto allo stato civile. Si porrebbe la questione di quali coppie possono essere considerate coppie di conviventi ai sensi del diritto fiscale. Le coppie che non soddisfano i relativi criteri e le persone sole rimarrebbero escluse dallo splitting integrale, per cui un’estensione della sua applicazione sposterebbe soltanto i confini della disparità di trattamento e la lesione della neutralità rispetto allo stato civile persisterebbe.
Rapporto tra gli oneri di coniugi e persone non sposate
Con lo splitting integrale, ai coniugi si applica l’aliquota che la tariffa prevede per la metà del reddito complessivo. Se una coppia sposata consegue ad esempio un reddito imponibile complessivo di 150 000 franchi, l’aliquota applicata sarà quella stabilita dalla tariffa per un reddito di 75 000 franchi. L’onere fiscale di una coppia sposata corrisponde quindi alla somma degli oneri fiscali di due persone non sposate con metà reddito ciascuno.
Se i redditi dei coniugi si equivalgono esattamente, l’onere fiscale nello splitting integrale corrisponde a quello dell’imposizione individuale. Quando invece i redditi divergono, in un sistema fiscale progressivo le coppie sposate beneficiano di un onere fiscale inferiore rispetto a due persone non sposate con i medesimi redditi. Il vantaggio fiscale dei coniugi è tanto maggiore quanto più i loro redditi divergono.
Nell’ottica del principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.), il trattamento fiscale privilegiato che splitting integrale garantisce ai coniugi in praticamente tutte le situazioni familiari appare problematico. In una decisione del 1994, il Tribunale federale ha posto dei paletti per quanto riguarda l’onere fiscale delle diverse tipologie di economia domestica87, stabilendo che il suddetto principio è rispettato quando l’onere fiscale di una coppia sposata è inferiore a quello di una persona sola di pari reddito, ma superiore a quello di due persone sole che conseguono ciascuna la metà del reddito dei coniugi.
Alla luce di queste considerazioni del Tribunale federale, si tratta di capire se uno splitting integrale senza misure di sgravio per persone sole e famiglie monoparentali sia conforme al dettato dell’imposizione secondo la capacità economica. In assenza di simili misure, l’onere fiscale dei coniugi non è superiore a quello di due persone sole che conseguono ciascuna la metà del reddito dei coniugi. Stando alle suddette considerazioni, le due persone in questione sopportano pertanto un onere fiscale eccessivo
87 DTF 120 Ia 329 consid. 4b