Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
A seconda che si adotti la variante 1 o 2, le due dichiarazioni dei coniugi devono essere evase in maniera più o meno incrociata e coordinata. Un simile coordinamento dovrebbe essere possibile, dato che già oggi in alcuni Cantoni le dichiarazioni dei genitori separati e delle coppie non sposate con figli in comune vengono incrociate automaticamente ai fini dell’attribuzione delle deduzioni concernenti i figli. I progressi della digitalizzazione dovrebbero agevolare tale coordinamento.
In sintonia con la presa di posizione della CDF, l’introduzione dell’imposizione individuale è prevista a tutti i livelli dello Stato federale. Regole divergenti tra Confederazione, Cantoni e Comuni implicherebbero una forte disarmonizzazione e accrescerebbero la complessità del sistema fiscale. L’ancoramento dell’imposizione individuale a tutti e tre i livelli impone ai Cantoni di adeguare la legislazione in materia e di predisporre l’esecuzione delle nuove disposizioni, la formazione del personale e i necessari adeguamenti a livello informatico. Ai Cantoni verrà accordato tempo sufficiente a tale scopo. Le nuove norme per l’imposta federale diretta e nelle leggi tributarie cantonali dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente.
Secondo le previsioni della CSI, l’introduzione dell’imposizione individuale comporterà oneri aggiuntivi relativamente elevati. La CSI teme che, mediante una ripartizione ottimale dei proventi, i coniugi che lavorano come indipendenti possano interrompere la progressione al fine di ridurre il più possibile l’onere fiscale. Nel caso dei lavoratori indipendenti con un’attività in comune, non si può escludere la trasformazione di imprese individuali in imprese di persone. D’altro canto, è lecito ipotizzare che i coniugi che lavorano insieme stipuleranno dei contratti di lavoro, con conseguenti maggiori entrate per le assicurazioni sociali.
Il Consiglio federale condivide il parere che l’imposizione individuale dei coniugi offra determinate possibilità di ottimizzazione fiscale di cui si avvalgono già oggi le coppie non sposate. In un ordinamento giuridico liberale, le disposizioni legali (p. es. trasferimento di valori patrimoniali, concessione di prestiti) vanno però in linea di massima accettate. Il limite è costituito dall’abuso di diritto (elusione fiscale). I prestiti fittizi non hanno ad esempio rilevanza legale e i salari eccessivi possono essere corretti: la prassi e la giurisprudenza in materia sono sufficientemente consolidate. È difficile stabilire in che misura le autorità di tassazione siano in grado di individuare e trattare simili casi con un onere ragionevole. Secondo il Consiglio federale, misure di più ampia portata per limitare le ottimizzazioni fiscali non appaiono tuttavia opportune.
3.4 Impostazioni alternative del progetto
I risultati delle analisi quantitative relative alle ripercussioni delle impostazioni alternative del progetto possono essere consultati sul sito Internet dell’AFC sotto la rubrica Temi di politica fiscale, Imposizione dei coniugi e famiglia (admin.ch).
Secondo quanto chiesto dalle due CET, vengono esaminate le ripercussioni della riforma in caso di entrate minori derivanti dall’imposta federale diretta di 500 milioni, 750milioni e 1,5 miliardi di franchi. In considerazione delle prospettive finanziarie della Confederazione, il Consiglio federale ha deciso di illustrare inoltre le ripercussioni di un’impostazione senza incidenza sul gettito. Partendo dal progetto descritto nel presente rapporto, per ottenere tali conseguenze finanziarie la tariffa viene estesa o contratta (per gli aspetti metodologici, cfr. n. 2.1.11).