Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
Stando alle indagini empiriche condotte, chi percepisce un secondo reddito è più sensibile agli stimoli provenienti dal regime di imposizione fiscale. Inoltre in Svizzera il potenziale di manodopera tra chi consegue il primo reddito è già sfruttato in ampia misura, mentre le possibilità di accrescere la partecipazione al mercato del lavoro dei percettori di un secondo reddito facendo leva su riforme fiscali sono nettamente maggiori (cfr. n. 5.5.3).
Date queste premesse, uno splitting integrale non appare adatto a incentivare lo svolgimento di un’attività lucrativa. Gli stimoli in tal senso indotti dall’introduzione dello splitting integrale dipenderebbero in primo luogo dalla tariffa. Una sua configurazione neutrale dal profilo dei proventi probabilmente ridurrebbe gli incentivi a svolgere un’attività lucrativa, soprattutto se si eliminasse la deduzione per doppio reddito per ragioni legate al rapporto tra gli oneri dei coniugi e delle persone sole. Rafforzare gli stimoli ad accrescere il grado d’occupazione comporterebbe una significativa riduzione del gettito, dato che gli effetti negativi intrinseci dello splitting integrale su tali incentivi dovrebbero essere compensati da una riduzione della tariffa.
3.2.2 Calcolo alternativo dell’imposta
3.2.2.1 Principio
Il modello proposto dal progetto relativo all’equità dell’imposizione delle coppie e delle famiglie88 si basa sull’imposizione congiunta e sulla tariffa multipla del diritto vigente. Tale modello prevede che l’autorità di tassazione calcoli in una prima fase l’onere fiscale a carico dei coniugi nell’ambito della tassazione congiunta ordinaria, sommando il reddito dei coniugi. In una seconda fase è effettuato un calcolo alternativo dell’imposta, che si orienta all’imposizione delle coppie non sposate. Questo calcolo attribuisce i redditi da attività lucrativa, i redditi da rendita e le deduzioni collegate a tali redditi alla moglie e al marito secondo la situazione effettiva, sulla base della dichiarazione fiscale. Al fine di semplificare la procedura, a entrambi è assegnata la metà degli altri redditi (redditi patrimoniali, vincite alle lotterie ecc.). Anche nel caso delle altre deduzioni si opera una ripartizione che assegna una metà a ciascun coniuge. Agli elementi imponibili di moglie e marito così accertati si applica la tariffa di base. Ai coniugi viene quindi fatturato l’ammontare dell’imposta più basso.
I coniugi continuano a esercitare congiuntamente i diritti e gli obblighi procedurali. Il calcolo alternativo dell’imposta operato dalle autorità di tassazione consiste tutto sommato in una mera correzione di tariffa volta a eliminare un’eventuale penalizzazione fiscale dei coniugi.
Grazie all’attribuzione individuale del reddito da attività lucrativa e del reddito da rendita ‒ da operarsi nell’ambito del calcolo alternativo dell’imposta ‒ e alla ripartizione a metà degli altri redditi e della sostanza, viene interrotta la progressione dell’imposta dei coniugi. Il modello porta a un netto sgravio fiscale soprattutto per i coniugi il cui reddito da attività lucrativa o da rendita è ripartito in modo uniforme su entrambi. La ripartizione a metà dei proventi patrimoniali può essere vantaggiosa an-
88 FF 2018 1775. Cfr. anche il messaggio aggiuntivo del 14 agosto 2019 sull'«equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie», FF 2019 4801.