Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale
che per le coppie in cui un coniuge dispone di un patrimonio considerevole con relativo reddito patrimoniale significativo e l’altro coniuge possiede un patrimonio modesto senza redditi degni di nota.
3.3 Attuazione
La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.89 L’introduzione dell’imposizione individuale comporta oneri aggiuntivi per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, in particolare perché i coniugi devono presentare due dichiarazioni d’imposta separate. A livello nazionale, le dichiarazioni da evadere aumenterebbero così di circa 1,7 milioni.
Dal punto di vista della CSI, è soprattutto importante ridurre al minimo la necessità di coordinare le tassazioni dei contribuenti. Propone pertanto che ciascun coniuge debba esercitare autonomamente i propri diritti e obblighi procedurali e assumersi la responsabilità per la correttezza della dichiarazione d’imposta e per il versamento dell’imposta. Evitare interdipendenze è considerato importante anche nell’ottica dei rapporti intercantonali o internazionali, ove i coniugi sono domiciliati in luoghi diversi. Per le autorità fiscali, l’esigenza di coordinare le tassazioni rende più macchinosa l’esecuzione automatizzata delle relative procedure.
L’imposizione individuale si ripercuote anche sull’imposta alla fonte. In linea di massima è possibile considerare altre deduzioni per l’imposta alla fonte: se queste ultime però non possono essere concesse a tutti coloro a cui è applicabile il tariffario vigente, occorre creare nuovi tariffari e sostituire o stralciare quelli esistenti (p. es. quelli per chi consegue il secondo reddito). Soprattutto al momento dell’introduzione, ciò comporta oneri aggiuntivi per le amministrazioni delle contribuzioni e i datori di lavoro. Le nuove tariffe devono essere programmate. Di regola le amministrazioni delle contribuzioni ricalcolano ogni anno le tabelle delle tariffe. Come finora, i datori di lavoro dovranno scegliere il tariffario e raccogliere determinate informazioni (p. es. se una persona vive da sola). Per i collaboratori sposati, tuttavia non dovranno più accertare se anche il coniuge consegue un reddito e chi tra i due percepisce il reddito maggiore. Va altresì tenuto conto del fatto che, per ogni nuova tariffa ordinaria dell’imposta alla fonte (attualmente A, B, C e H), occorre creare un nuovo tariffario per i frontalieri tedeschi e, in futuro, anche per quelli italiani (probabilmente dall’1.1.2023).
In seguito all’introduzione di due dichiarazioni d’imposta distinte per i coniugi, le singole dichiarazioni diventeranno più snelle. Mentre oggi reddito e sostanza sono dichiarati congiuntamente, in futuro con l’imposizione individuale le relative informazioni saranno ripartite tra due dichiarazioni separate. In determinate situazioni, la suddivisione in due dichiarazioni non è così semplice: oggi ad esempio non è rilevante sapere quale dei coniugi è proprietario di un immobile, dato che l’imposizione è congiunta. In futuro anche i negozi giuridici tra coniugi (p. es. prestiti) assumeranno rilevanza fiscale. L’imposizione individuale può tuttavia anche semplificare le cose: la morte di un coniuge ad esempio non si ripercuoterà più sulla tassazione del coniuge rimasto in vita, per il quale oggi, ai fini della determinazione dell’aliquota, si procede a una proiezione del reddito su un anno intero.
89 Art. 2 LIFD