Rapporto sui risultati 2 (altri)
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 55 pagine
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Chiedono pertanto che i rimorchi a propulsione elettrica siano ammessi a circolare nel traffico interno, in particolare come rimorchi per il trasporto di merci pesanti.
• Il Cantone LU si oppone alla proposta in quanto i rimorchi con dispositivi di propulsione propri
sono spesso prodotti in piccole serie o in pezzi unici. Sopprimendo le prescrizioni nazionali si rischierebbe di obbligare i costruttori ad omologare questi rimorchi secondo l’approvazione generale europea con un onere finanziario enorme. I costruttori nazionali sarebbero in più discriminati sul mercato svizzero in quanto potrebbero liberamente circolare in Svizzera rimorchi immatricolati all’estero. Non è gli è inoltre chiaro se questi veicoli possano ricevere energia solo attraverso il veicolo trattore.
• Al fine di promuovere le innovazioni sviluppate da costruttori svizzeri, CASU propone di modifica
re l’art. 189 cpv. 8 P-OETV come segue: «I rimorchi possono disporre di un dispositivo di propulsione proprio a condizione che il veicolo trattore abbia sempre il controllo sul rimorchio.».
• COO2 ritengono che una normativa vincolante secondo cui un prodotto svizzero o destinato alla
Svizzera debba essere immatricolato unicamente secondo il diritto europeo è assurda, sproporzionata e contraria alla Costituzione e alla legge. Ai veicoli prodotti in piccole quantità si dovrebbero applicare le normative in deroga conformi alle direttive o alle norme UE. Non si capisce inoltre come mai non vengano recepite le prescrizioni degli Stati Uniti nonostante questi siano uno dei principali partner della Svizzera.
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