Rapporto sui risultati 2 (altri)
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 55 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 23Fedlex · Rapporto sui risultati
• I Cantoni AI, BL, GR, NW e OW nonché ACVS, KAPOW, KSSD e UCS fanno presente che con
la nuova normativa proposta si creerebbe un’inutile discrepanza rispetto al diritto UE mentre, secondo il Cantone BL, la disposizione attualmente vigente è di più facile applicazione per l’utente.
• I Cantoni AI, JU, LU, SH, UR e ZG nonché asa aggiungono che, se non consegnata dai
rivenditori di pneumatici, è difficile per i detentori procurarsi un’etichetta di avvertenza richiesta di fatto solo all’estero. Senza consegna dell’etichetta vi è inoltre da temere che venga meno l’occasione per i rivenditori di informare i detentori sulla limitata conformità degli pneumatici in caso di viaggi all’estero.
• Il Cantone ZG sottolinea che la tutela del consumatore deve rimanere garantita.
• Il Cantone GL osserva che i conducenti dovrebbero sapere se il veicolo è equipaggiato di
pneumatici non adatti alla velocità massima tecnica. Resta inoltre aperta la questione della responsabilità in caso di incidenti causati da una velocità non compatibile con gli pneumatici montati.
• Il Cantone SZ ritiene che, nel quadro della consulenza al cliente, sia comunque opportuno
continuare a fornire le etichette di avvertenza anche se non è più necessario apporle in Svizzera. I detentori dei veicoli non saprebbero altrimenti che l’obbligo di apporre l’etichetta all’estero si applica ancora e che gli pneumatici non sono adatti alla velocità massima per costruzione del veicolo.
• upi afferma che in Svizzera il limite di velocità di 120 km/h viene regolarmente superato e non è
immaginabile che l’etichetta di avvertenza venga poi applicata a posteriori una volta che si circola nel traffico transfrontaliero. L’onere di apporla appare tutto sommato ragionevole per l’industria degli pneumatici.
• FAKT chiede che si continui a mantenere la velocità massima per costruzione per gli pneumatici
sia estivi che invernali per evitare eventuali rischi in caso di viaggi in Paesi esteri confinanti.
• RVS ritiene eccessivo l’obbligo di apporre sui veicoli con pneumatici invernali non adatti alla
velocità massima per costruzione un’avvertenza solo per i viaggi all’estero in quanto ciò violerebbe il principio di territorialità. Sarebbe inoltre poco praticabile poiché significherebbe dover consegnare una scritta o un adesivo ad ogni vendita di pneumatici invernali di cui al cpv.
3. In caso ad esempio di cessione del veicolo non sarebbe quindi sistematicamente garantito che il conducente sia informato al riguardo. La normativa creerebbe inoltre insicurezza giuridica data la presenza di normative straniere divergenti: applicando scritte e adesivi stranieri si avrebbe la falsa impressione di essere in regola allorché non lo si è. L’apposizione di tali scritte entro il campo visivo del conducente non favorisce oltretutto la sicurezza. Propone quindi di stralciare la prescrizione.
• SUVA fa notare che l’informazione al conducente del veicolo è indispensabile.
• PSS si oppone al progetto poiché ritiene che, in un’ottica di sicurezza stradale, l’etichetta di
avvertenza andrebbe apposta anche nel traffico interno.
23/55 USTRA-D-0CB13401/111