Rapporto sui risultati 2 (altri)
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 55 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
• AVTLS, CASU, ECONS, EAIVT, VFAS e COO1 chiedono che le agevolazioni previste siano
recepite anche nei commenti del 1° giugno 2020 sulla dimostrazione della sicurezza elettrica e della compatibilità elettromagnetica dei veicoli stradali e relativi componenti5.
• Secondo EMC, occorre emanare una guida in materia, ad esempio sotto forma di direttiva asa.
• Secondo COO2, la nuova definizione non deve escludere meccanismi già ben collaudati. Sono
invece benvenute le agevolazioni risultanti dal diritto UE.
Osservazioni dei contrari:
• Il Cantone BL non approva il tenore dell’ordinanza in quanto la realizzazione di un veicolo
elettrico è un processo molto complesso, di cui il fissaggio del blocco di accumulatori non è che una parte. A comportare pericoli considerevoli può essere non solo il veicolo in movimento, ma anche il veicolo fermo (ad es. in ricarica), ragion per cui lo sviluppo e la fabbricazione deve essere effettuata solo dal costruttore. Il ciclo di vita di veicoli più datati e meno sicuri non deve inoltre essere prolungato con tecnologie alternative.
• Non approva il tenore proposto neanche il Cantone LU. Qualunque sia la tecnologia di
propulsione, l’installazione di motori non coevi sarebbe in contraddizione con il senso e lo scopo dei veicoli d’epoca. L’elettrificazione consente un netto miglioramento delle emissioni, ma pone anche dei problemi. La conversione alla propulsione elettrica richiede quasi sempre modifiche estese di un veicolo a combustione. Lo sviluppo della forza/coppia è diverso in un motore elettrico e i componenti dei veicoli convenzionali non sono in genere concepiti per questo, il che è estremamente problematico sotto il profilo della sicurezza stradale.
• Il Cantone UR si oppone a deroghe più ampie che vadano ai danni della versione originale
(epoca di fabbricazione del veicolo) dei veicoli storici/d’epoca. Oltre agli adattamenti legati ai nuovi rapporti di forza (ad es. coppia), una conversione alla propulsione elettrica richiede in generale altre modifiche importanti (scatola del cambio, assi, freni, ecc.), assimilabili a modifiche sostanziali che dovrebbero quindi essere valutate caso per caso (art. 4 cpv. 2 OETV) e che farebbero necessariamente venir meno lo status di veicolo d’epoca in quanto il veicolo o il motore e l’unità di propulsione non corrisponderebbero più alla configurazione originale con il suo insieme di immagine o rumore caratteristici.
• DTC chiede che venga soppresso il riferimento al regolamento UNECE n. 115 concernente il
fissaggio dei serbatoi di gas dal quale in effetti non si evince chiaramente che i componenti devono essere obbligatoriamente certificati singolarmente. Specie per l’accumulatore (batteria), è importante disporre di una prova ai sensi del regolamento UNECE n. 100. Occorre inoltre migliorare la leggibilità del cpv. 4 lett. b, utilizzando ad esempio la grafia «regolamento UNECE
n. 100.01» invece di quella usata nel progetto [«regolamento n. … serie d’emendamento 01]. Chiede inoltre come debbano essere trattati i veicoli elettrificati di cui al punto 1.IV 1.1.97 e segg.
5 Consultabile su www.astra.admin.ch > Area tecnico-amministrativa > Veicoli e merci pericolose > Prescrizioni e collaudi di veicoli > OBPT e CEN > «Commenti sulla dimostrazione della sicurezza elettrica e della compatibilità elettromagnetica dei veicoli stradali e relativi componenti». 38/55 USTRA-D-0CB13401/111