Rapporto sui risultati 2 (altri)

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 55 pagine

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4.14 Esame successivo eccezionale in caso di modifiche ai veicoli – sistema cantonale congiunto e liberalizzazione per cerchioni compatibili

Testo domanda 20: Siete d’accordo con la proposta di esplicitare nell’OETV che i controlli di veicoli modificati devono svolgersi secondo un sistema definito congiuntamente dalle autorità esecutive cantonali (parte introduttiva art. 34 cpv. 2 P-OETV)?

Tabella 21 Pareri in merito alla domanda 20 del questionario Categorie Favorevoli Contrari Rinunciano a esprimere un parere Cantoni 26 00

Associazioni, partiti, organizzazioni 35 014

Privati cittadini, autofficine, rivenditori 42 311

Favorevoli:

Cantoni: Tutti i Cantoni sono sostanzialmente d’accordo con la proposta di modifica.

Associazioni, partiti e organizzazioni: ACVS, AGRO, asa, ASTAG, UPSA, ACS, AUTOS, upi, BFH, CASU, ECONS, IGHDS, KAPOW, KSSD, ASMC, MOTOS, ASTAG, PROM, SGV, SLV, UCS, SVLT, SIK, TCS, USC, LOHN, ASFP, VSBM, EAIVT, VFAS, DTC, EFINS, FAKT, SUVA e ONEX.

Privati cittadini, autofficine e rivenditori: EMC, SPEZ e COO1.

Contrari:

Privati cittadini, autofficine e rivenditori: CSSA e COO2.

Rinunciano a esprimere un parere:

Associazioni, partiti e organizzazioni: OLRAG, ATVSL, SPIA, ECOSW, INFRA, NGF, PROV, PUSCH, RVS, UDC, USS, PSS, TS e VCS.

Privati cittadini, autofficine e rivenditori: RTE.

Osservazioni dei favorevoli:

• I Cantoni BL, LU e SZ chiedono di integrare l’art. 220 OETV come segue: «Per l’esecuzione della presente ordinanza, asa emana direttive e schede tecniche.»

• Secondo il Cantone LU, bisogna ripristinare nel testo l’espressione «prima di un ulteriore impiego», poiché il suo stralcio comporterà solo problemi per le autorità di controllo e di immatricolazione. In sostituzione propone di modificare l’articolo come segue: «Il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate. Prima di un ulteriore impiego, eccetto che per corse di prova e di trasferimento, i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo conformemente a un sistema definito congiuntamente dai Cantoni. L’esame concerne segnatamente: …».

• Anche il Cantone UR è dell’avviso che l’espressione «prima di un ulteriore impiego» non vada stralciata senza essere sostituita. Occorre inoltre definire un termine temporale chiaro per l’esame poiché, prescrivendo solo un esame successivo (senza termine fisso) della modifica tecnica, le autorità di controllo non avrebbero più modo di agire.

• Di uguale parere il Cantone VD, il quale auspica una riformulazione analoga a quella proposta dal Cantone LU, in cui però aggiunge che le modifiche devono essere notificate Immediatamente.

• Il Cantone BS accoglie con favore la normativa proposta, soprattutto perché va a rafforzare le direttive asa.

• I Cantoni BE e GR osservano che bisogna cercare di avere una procedura uniforme a livello svizzero.

• Secondo il Cantone SZ, nell’art. 34 cpv. 2 P-OETV si dovrebbe inoltre precisare entro quale termine occorre notificare le modifiche.

39/55 USTRA-D-0CB13401/111