Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
correttamente le norme rilevanti è necessario conoscere in modo approfondito il regolamento UE. Le norme in questione offrono ai costruttori di tali veicoli maggiori possibilità di costruzione di quanto non facciano le disposizioni vigenti in Svizzera. Saranno dunque riprese nell’ottica di un’agevolazione. Le disposizioni vengono riassunte e inserite nell’OETV con valore equivalente.
Art. 210 cpv. 6 (nuovo)
Conseguenza della modifica della definizione di rimorchio di cui all’articolo 19 capoverso 1 P-OETV. Fino a nuovo ordine, i rimorchi con dispositivo di propulsione continueranno a non essere autorizzati per biciclette e ciclomotori.
Non esiste una regolamentazione in vigore né a livello nazionale né internazionale che disciplini questa tipologia di rimorchio comparsa di recente sul mercato. Sorgono quindi diversi interrogativi su quali siano i dati tecnici necessari per impiegarli in modo sicuro nella circolazione (peso, dimensioni, freni, velocità, ecc.). La possibilità di consentire in futuro i rimorchi motorizzati per biciclette e ciclomotori sarà chiarita in un secondo momento nel quadro dell’attuazione delle conclusioni ottenute con il rapporto del Consiglio federale del 10 dicembre 202172 in adempimento del postulato Burkart (18.4291 Mobilità lenta. Necessità di una visione d’insieme; cfr. n. 1.7).
Art. 220 cpv. 1, 3, 4 e 5
Cpv. 1: riformulazione della delega di competenze al DATEC per emanare ordinanze e istruzioni dipartimentali. Mediante norme subordinate si potranno concretizzare, all’occorrenza, singole disposizioni dell’OETV. Sarà inoltre ripresa la norma di delega per la regolamentazione dei dettagli delle prescrizioni che comportano il rilascio di permessi a vantaggio della certezza giuridica e dell’applicazione uniforme del diritto. È soppresso l’elenco concreto degli oggetti disciplinati. Esempi di tali norme di delega si trovano nell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (art. 97 cpv. 1 ONC) e nell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (art. 150 cpv. 6 OAC).
Cpv. 3: in base al diritto vigente, l’USTRA può vietare che siano messi in vendita, benché non soggetti ad omologazione, parti di veicoli e oggetti d’equipaggiamento illegali. Questa competenza viene estesa a interi veicoli (ad es. skateboard elettrici). È inoltre esplicitata la possibilità per l’USTRA di delegare questa competenza a organi di controllo ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 19 maggio 202073 sulla sicurezza dei prodotti74.
Cpv. 4: è trasferita all’USTRA la competenza di disciplinare i dettagli concernenti l’esecuzione (istruzioni USTRA). Le questioni affrontate riguarderanno, ad esempio, le procedure di esecuzione o gli strumenti di controllo impiegati. Le disposizioni dell’USTRA contribuiscono ad armonizzare l’esecuzione comunicando ad altre autorità una pratica consolidata come standard vincolante.
Cpv. 5: l’USTRA potrà autorizzare deroghe alle prescrizioni tecniche per casi specifici. L’elenco esaustivo dei casi consentiti comprende immatricolazioni a tempo determinato e veicoli che entrano in Svizzera in circostanze eccezionali. Tale regolamentazione esiste già in questa forma all’interno delle istruzioni del 27 febbraio 2014 sull’esonero dall’approvazione del tipo75 e andrà ampliata al più tardi con l’introduzione vincolante delle prescrizioni aggiornate in materia di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza. In assenza di un’opportuna normativa in futuro non sarà possibile, ad esempio, autorizzare il trasferimento in Svizzera di automobili costruite per il mercato USA, che in caso di trasloco dovrebbero essere lasciate nel Paese di origine.
Si veda anche il n. 1.19 del presente rapporto.
Art. 222r Disposizioni transitorie della presente modifica dell’OETV
Cpv. 1: la produzione delle carte tachigrafiche di GEN2 V2 deve essere avviata prima che l’equipaggiamento diventi vincolante per i veicoli nuovi. Al fine di disporre per tempo delle basi giuridiche
72Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.7, «La nuova normativa proposta e relativa motivazione».
73 RS 930.111
74 Consultabile su: www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > 9 Economia – Cooperazione tecnica > 930 Industria in generale > 930.111 Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro) > Articolo 20 Organi di controllo
75 Consultabile su: www.astra.admin.ch > Area tecnico-amministrativa > Esecuzione normative stradali > Documenti concernenti la circolazione stradale > Istruzioni del 27 febbraio 2014 sull’esonero dall’approvazione del tipo; http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2014-02- 27_2420_i.pdf 39/46 ASTRA-D-9B893401/507