Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 20 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l’abuso del fallimento
4 Osservazioni sull’entrata in vigore
Il Cantone di Argovia è d’accordo che la legge e le disposizioni esecutive entrino in vigore insieme il 1° gennaio 2024.
Il Cantone di Ginevra chiede che la banca dati centrale delle persone sia resa operativa al più presto al fine di garantire l’entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
Anche Veb.ch auspica che la messa in atto della banca dati centrale delle persone sia velocizzata.
Il Cantone del Vallese suggerisce l’introduzione di un termine transitorio di almeno un anno per la messa in atto della procedura di rinnovo della rinuncia a una revisione limitata in seguito alla comunicazione delle autorità fiscali. Il Cantone di Appenzello Interno chiede che siano previste delle disposizioni transitorie per le società già iscritte73.
Tre partecipanti74 sono contrari al fatto che dal 1° gennaio 2024 sia abrogato l’articolo 43 capoversi 1 e 1bisnLEF. Il Cantone di Zurigo afferma che in seguito all’onere aggiuntivo sarà necessario assumere personale supplementare: 25 posti a tempo pieno presso l’ufficio d’esecuzione e fallimenti e 0,5 posti presso l’ufficio del registro di commercio. Esige quindi che
l’entrata in vigore di questa abrogazione sia posticipata di due anni. Per quanto riguarda le altre disposizioni il Cantone di Zurigo approva l’entrata in vigore il 1° gennaio 2024. La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera chiede di posticipare l’entrata in vigore ad inizio 2025. Anche il Cantone di Neuchâtel ha presentato una richiesta in tal senso.
Il Cantone del Ticino chiede l’introduzione di disposizioni transitorie per quanto riguarda i crediti sorti prima dell’entrata in vigore e non ancora riscossi dall’autorità interessata, poiché l’assenza di disposizioni di questo tipo pregiudicherebbe il principio della parità di trattamento.
5 Altre proposte
Alcuni partecipanti75 auspicano che agli uffici cantonali del registro di commercio siano trasmesse le decisioni d’interdizione di esercitare un’attività. Occorrerebbe quindi adeguare l’ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali76.
Due Cantoni77 ritengono necessario aumentare gli emolumenti visti i nuovi compiti degli uffici del registro di commercio. In alternativa, il Cantone del Ticino propone di ridurre la quota degli emolumenti a carico della Confederazione.
L’USS è d’accordo con le misure proposte ma ritiene che si tratti soltanto di un primo passo nella lotta contro l’abuso del fallimento. Pertanto chiede di valutare l’efficacia delle misure dopo la loro l’entrata in vigore. Indica tre misure che andrebbero integrate in una prossima revisione, ovvero:
− rafforzare il diritto dei creditori introducendo un nuovo registro dei debitori;
73 AI, pag. 3.
74 ZH, pag. 2; CEFS, pag. 1; NE.
75 FR; ZH, pag. 4; GR, pag. 2; CPS, pag. 2.
76 RS 312.3
77 GL; TI, pag. 2.