Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 20 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l’abuso del fallimento
Il Cantone del Vallese auspica che nell’articolo 10 capoverso 1 AP-ORC siano menzionati anche i documenti prodotti nel quadro della rinuncia a una revisione limitata (art. 62 cpv. 2 lett. a e d AP-ORC).
Cpv. 2
Secondo alcuni partecipanti17 la limitazione alle «copie dei documenti» proposta nell’avamprogetto non tiene sufficientemente conto dell’articolo 62 AP-ORC a cui rinvia. Infatti, conformemente al capoverso 2 di quest’ultimo alcuni documenti sono da fornire sotto forma di originali e non di copie. Una normativa uniforme e coerente sarebbe auspicabile in modo che i documenti possano essere trasmessi sotto forma di originale o di copia.
Una parte dei partecipanti18 considera troppo ristretta la cerchia delle autorità che hanno diritto a consultare gli atti perché esclude le autorità comunali. Alcuni partecipanti19 chiedono che la polizia possa consultare direttamente i documenti menzionati senza ricorrere all’acquisizione degli atti ai sensi dell’articolo 194 del Codice di procedura penale (CPP)20 o che il pubblico ministero la incarichi di svolgere un’indagine (art. 312 CPP). La Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera ritiene che la disposizione non tenga sufficientemente conto dell’organizzazione degli uffici stabilita dal diritto cantonale, che possono essere organizzati anche a livello regionale o locale. Reputa altresì che la normativa non sia giustificata dato che, secondo il diritto vigente, l’articolo 222 capoverso 5 LEF consentirebbe a queste autorità di avere accesso ai documenti, mentre il campo di applicazione dell’articolo 10 capoverso 2 AP-ORC li esclude. Altri partecipanti21, invece, sono del parere che la cerchia delle autorità che hanno diritto alla consultazione sia troppo ampia, in quanto conferirebbe un diritto di consultazione non solo alle autorità fiscali e alle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni, ma anche ad altre autorità.
Il Cantone di Neuchâtel chiede di specificare che i documenti in questione sono archiviati separatamente, come avviene in virtù dell’articolo 62 capoverso 2 ORC.
Il Cantone del Vallese afferma che alcuni documenti prodotti ai sensi dell’articolo 62 capoverso 2 AP-ORC restano pubblici, come il verbale dell’assemblea generale relativo alla nomina o alla revoca dell’ufficio di revisione, il quale dovrebbe quindi figurare all’articolo 62 capoverso 1 AP-ORC. Unicamente i documenti previsti all’articolo 62 capoverso 2 lettere a e d AP-ORC dovrebbero essere esenti dal principio della pubblicità.
3.1.2 Art. 14a
L’introduzione della banca dati centrale delle persone è stata accolta all’unanimità; alcuni partecipanti22 auspicano che sia messa in funzione il più presto possibile, ovvero al 1° gennaio 2024. Il Cantone di Appenzello Interno chiede che sia almeno indicata la data d’introduzione. Il Cantone di Argovia teme che l’attuazione di questa disposizione richieda diversi anni, in particolare visti la necessaria integrazione nel registro cantonale delle persone e l’adeguamento del software da parte dei Cantoni.
17 UR, pag. 2; BS, pag. 2; SG, pag. 1; AR, pag. 1-2.
18 ZH, pag. 3; AI, pag. 2; GR, pag. 1; CEFS, pag. 1 seg.
19 CPS, pag. 1; GR, pag. 1.
20 RS 312.0
21 EXPERTSuisse, pag. 2; AR, pag. 1 seg.
22 CPS, pag. 1; Veb.ch, pag. 2; CEFS, pag. 1 seg.; LU, pag. 1; ZH, pag. 3; BE, pag. 2.