Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 20 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l’abuso del fallimento

Una parte dei partecipanti23 sostiene che, siccome è già possibile cercare persone fisiche presso gli uffici cantonali del registro di commercio, sia sufficiente effettuare una centralizzazione in Zefix. Il perfezionamento del sistema con l’aggiunta del numero personale potrebbe essere effettuato in un secondo tempo, così da non ritardare la messa in funzione.

Diversi Cantoni24 sostengono che l’attuazione di questa disposizione comporti un carico di lavoro aggiuntivo per gli uffici cantonali del registro di commercio e richieda risorse supplementari, in particolare informatiche. Il Cantone del Ticino auspica che siano precisate le misure che i Cantoni sono tenuti ad adottare per alimentare la banca dati centrale delle persone.

Un partito25 accoglie con favore il fatto che non sarà possibile eseguire alcuna ricerca con il numero AVS. Al fine di garantire la protezione e la sicurezza dei dati, chiede che questi principi siano esplicitamente sanciti nell’articolo 14a ORC, soprattutto perché la registrazione dei dati compete agli uffici cantonali.

Il Cantone di Basilea Campagna ha notato un errore di redazione e propone di riformulare il testo.

Il Cantone di Zurigo suggerisce che il testo dell’ordinanza sia adeguato in modo da permettere ricerche non solo sulla base di «nomi», ma anche di «parti di nomi» nonché del luogo di origine e/o di domicilio, almeno finché i numeri personali non significanti non saranno disponibili.

3.1.3 Art. 19

Capoverso 3bis: diversi partecipanti26 hanno chiesto che anche agli uffici cantonali del registro di commercio sia dato accesso all’estratto 3 del casellario giudiziale per autorità e sia conferita loro la possibilità di chiedere chiarimenti scritti.

Il Cantone di Basilea Campagna sostiene che il nuovo capoverso 3bisnon corrisponde alla sistematica dell’articolo 19, che secondo il titolo marginale riguarderebbe le iscrizioni fondate su una sentenza o una decisione. Il Cantone è dell’avviso che se l’iscrizione è avvenuta su domanda della società in seguito a una diffida o d’ufficio, sarebbe opportuno eliminare il capoverso 3bise inserire il contenuto in una disposizione separata.

Il Cantone di Appenzello Interno auspica che all’articolo 19 capoverso 1 ORC (non modificato dal presente progetto) siano citati anche gli altri articoli della LEF relativi alla pubblicazione, ovvero gli articoli 195 capoverso 3, 268 capoverso 4, 296 e 342 LEF.

3.1.4 Art. 24c

Questa disposizione ha suscitato pareri divergenti, diversi Cantoni27 ritengono infatti che sarebbe difficilmente applicabile, in particolare nel caso di modifiche agli statuti o di trasferimenti di patrimonio di società assoggettate alla vigilanza della FINMA. Inoltre, la pubblicazione sul proprio sito dei dati concernenti gli enti autorizzati e l’aggiornamento richiedono il loro tempo. Ritengono infine che le informazioni pubblicate dalla FINMA sarebbero lacunose visto che

23 CPS, pag. 1; ZH, pag. 3.

24 SG, pag. 1; UR, pag. 2;

25 PS, pag. 2.

26 FR; ZH, pag. 4; GR, pag. 2; CPS, pag. 2.

27 SG, pag. 1 seg.; UR, pag. 2; ZH, pag. 4.