Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/54: Modifica dell’ordinanza sul registro di commercio e dell’ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA · 20 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Lotta contro l’abuso del fallimento

riguarderebbero unicamente l’indicazione della ditta, della sede e del tipo di autorizzazione. Secondo tali Cantoni sarebbe opportuno che la legislazione si basasse sul modello

dell’elenco tenuto dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), che il diritto vigente permette di consultare.

Il Cantone di Zurigo reputa questa disposizione ridondante dato che i fatti noti alle autorità non devono essere comprovati. Propone dunque di eliminare questa disposizione.

Il Cantone di Berna chiede che nella notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio figuri l’autorizzazione, in modo da soddisfare i requisiti relativi alla pubblicità (art. 936 CO), alla trasparenza e alla chiarezza del registro di commercio.

EXPERTSuisse è d’accordo con la soluzione proposta.

3.1.5 Art. 45

Diversi Cantoni28 credono che l’articolo 45 capoverso 1 lettera p AP-ORC sia adatto solo per le società anonime esistenti che dispongono già di un ufficio di revisione. Per le società di nuova costituzione occorrerebbe quindi fare una precisazione, ovvero che l’inizio dell’opting- out coincide con la data di costituzione della società.

Il Cantone di Zurigo chiede di specificare quando va cancellato l’ufficio di revisione dal registro di commercio (dopo un opting-out). L’iscrizione dell’opting-out e della cancellazione dell’ufficio di revisione dovrebbero poter avvenire nello stesso momento. Non sarebbe auspicabile tenere in sospeso le cancellazioni degli uffici di revisione presso gli uffici cantonali del registro di commercio.

EXPERTSuisse suggerisce di introdurre delle disposizioni transitorie per le società esistenti già iscritte nel registro di commercio.

Il Cantone di Basilea Campagna auspica che anche per le fondazioni esentate dall’obbligo di revisione da parte dell’autorità di vigilanza, sia iscritta la data di inizio dell’esercizio, per garantire uniformità e il rispetto di quanto previsto all’articolo 83b capoverso 3 CC. Alla luce di quanto precede, l’articolo 95 capoverso 1 lettera l ORC andrebbe adeguato come l’articolo 45 capoverso 1 lettera p AP-ORC.

3.1.6 Art. 62

Questa disposizione ha dato adito ad alcune critiche, taluni partecipanti29 sostengono infatti che comporterebbe un aumento del numero di procedure e creerebbe nuovi compiti per i Cantoni. Il Cantone di Nidvaldo ha fatto presente che vi sarebbe grande incertezza sul momento in cui occorrerebbe iscrivere nel registro di commercio l’opting-out o la cancellazione dell’ufficio di revisione. La comunicazione simultanea dell’opting-out e della cancellazione dell’ufficio di revisione rischierebbe di causare un onere aggiuntivo considerevole per gli uffici cantonali del registro di commercio poiché le domande di cancellazione dovrebbero restare in sospeso fintanto che l’opting-out non diventi effettivo.

Il Cantone del Ticino ha suggerito di precisare se l’ufficio cantonale del registro di commercio soggiace all’obbligo di informare l’amministrazione fiscale del rinnovo dell’opting-out, della

28 UR, pag. 3; SG, pag. 2; AR, pag. 2.

29 AI, pag. 1 seg.; TI, pag. 3.