Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/57: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
di superare anche le difficoltà determinate da afflussi di fondi dovuti a periodi di crisi economica. Grazie alla disponibilità di un conto a tasso zero, in caso di flessione dei mercati finanziari l’istituto collettore potrà continuare ad adottare una strategia volta a ridurre i rischi, riducendo sistematicamente e, se necessario, drasticamente i propri investimenti rischiosi. La possibilità di investire fondi a tasso zero presso la Confederazione gli consentirà di attuare questo processo in modo più semplice e meno rischioso. Se gli interessi dovessero continuare a salire e la BNS ponesse fine alla sua politica dei tassi d’interesse negativi, l’istituto collettore non sfrutterebbe questa possibilità oppure, qualora lo facesse, darebbe alla Tesoreria federale la possibilità di rifinanziarsi a condizioni vantaggiose. Questo automatismo è uno dei vantaggi della soluzione proposta in un contesto di crescita dei tassi d’interesse.
Secondo la modifica di legge proposta, l’investimento di fondi presso la Tesoreria federale continuerà a essere possibile soltanto se a un dato momento il grado di copertura dell’istituto collettore nel settore del libero passaggio sarà sceso al di sotto del 105 per cento. Tuttavia, gli investimenti già effettuati presso la Tesoreria federale in base a questa regola potranno essere mantenuti, fino alla loro scadenza o al recesso a una data convenuta, anche se il grado di copertura tornerà a superare il 105 per cento. Il rinnovo di investimenti giunti a scadenza, invece, sarà anche in futuro possibile soltanto se a quel momento il grado di copertura dell’istituto collettore nel settore del libero passaggio sarà inferiore al 105 per cento. Se la sua situazione finanziaria nel settore del libero passaggio è buona, l’istituto collettore è infatti più facilmente in grado di sostenere bassi tassi d’interesse. Il grado di copertura del momento verrà determinato regolarmente dall’istituto collettore sulla base di una stima. Un margine di errore è inevitabile9. Affinché l’afflusso di fondi resti gestibile per la Tesoreria federale, il volume degli investimenti autorizzati viene limitato.
L’adozione di questa soluzione particolare soltanto per l’istituto collettore è giustificata dal suo obbligo legale di accettare fondi di libero passaggio, un elemento che lo distingue da tutti gli altri istituti di libero passaggio. Dato che le altre alternative esaminate (cfr. n. 1.2) presentano, in parte, notevoli svantaggi, quale unica soluzione resta soltanto la concessione della possibilità di investire a tasso zero presso la Tesoreria federale. Secondo l’articolo 61 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 200510 sulle finanze della Confederazione (LFC), l’AFF può, fatte salve disposizioni derogatorie contenute in altre leggi federali, aggregare alla tesoreria centrale (ossia alla Tesoreria federale), per l’amministrazione delle loro liquidità, le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria. L’istituto collettore non rientra tra queste unità, dato che è un istituto di previdenza costituito quale fondazione di diritto privato (art. 54 e 60 LPP). Tuttavia, poiché l’articolo 61 capoverso 1 LFC fa salva l’applicazione di altre leggi federali, è possibile introdurre o prorogare nella LPP una base legale in senso formale che permetta all’istituto collettore di investire gli averi di libero passaggio da esso gestiti presso la tesoreria centrale.
La durata della soluzione proposta resta limitata nel tempo. Se i tassi d’interesse continueranno ad aumentare, tra quattro anni l’istituto collettore non avrà più bisogno
9 Secondo le indicazioni dell’istituto collettore questo corrisponde a circa ± 0,2 %.
10 RS 611.0