Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/57: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 19 pagine
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3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Secondo le attuali previsioni, per la Confederazione il presente progetto non dovrebbe avere ripercussioni di rilievo sul piano finanziario e non dovrebbe averne del tutto in termini di personale. L’istituto collettore potrà investire gratuitamente e senza interessi una parte dei propri fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale e quest’ultima sarà in grado di occuparsene con la sua organizzazione e le sue risorse di personale attuali.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Un istituto collettore solido è nell’interesse dei Cantoni e in definitiva anche dei Comuni, poiché garantisce gli averi di libero passaggio di persone che sono uscite dal mondo del lavoro. Se il loro avere di vecchiaia si riducesse a causa dei tassi d’interesse negativi o di un istituto collettore poco stabile, i Cantoni potrebbero per esempio dover sostenere maggiori spese per le prestazioni complementari o per i sussidi dell’assicurazione malattie.
3.3 Ripercussioni per l’economia, la sicurezza sociale e le persone assicurate
In generale, per le persone disoccupate è importante poter depositare i propri averi di previdenza del 2° pilastro su un conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, in modo da poterli versare a un istituto di previdenza in caso di ripresa dell’attività lucrativa. Un istituto collettore stabile è pertanto molto importante per il corretto mantenimento della previdenza per la vecchiaia. Eventuali problemi di solvibilità dell’istituto collettore potrebbero causare una perdita di fiducia nel settore della previdenza e in quello finanziario e, nella peggiore delle ipotesi, accentuare un’eventuale sensazione di crisi. La soluzione proposta garantisce la necessaria stabilità.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Il presente progetto si basa sull’articolo 113 della Costituzione federale (Cost.). che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla previdenza professionale.