Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/57: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 19 pagine
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che venga prolungata. Se invece i tassi d’interesse dovessero tornare a essere molto bassi, sarà indispensabile e opportuno valutare nuovamente la situazione.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
La presente proposta di modifica della LPP non è annunciata nel messaggio del 29 gennaio 202011 sul programma di legislatura 2019–2023. Il progetto non ha nemmeno ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione tali da dover essere menzionate nel preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze.
1.5 Attuazione
Dopo la scadenza dell’attuale soluzione, il 25 settembre 2023, la durata di validità della disposizione di legge andrà prorogata di quattro anni. Se a quel momento la proroga non sarà ancora stata decisa, nella legge andrà stabilita una nuova data di entrata in vigore.
2 Commento all’articolo
L’attuale legge federale urgente scadrà il 25 settembre 2023 e sarà sostituita da un nuovo articolo d’identico tenore, che questa volta avrà una durata di validità di quattro anni. Gli investimenti che l’istituto collettore può effettuare presso la Tesoreria federale in virtù dell’articolo 60b LPP sono gestiti gratuitamente dall’AFF e non fruttano interessi. L’AFF (Tesoreria federale) e l’istituto collettore hanno disciplinato i dettagli dell’investimento e dell’amministrazione del patrimonio in un contratto di diritto pubblico. Questo stabilisce che le parti devono garantirsi certezza reciproca nella pianificazione per quanto riguarda i versamenti e i ritiri da parte dell’istituto collettore.
L’istituto collettore non può effettuare nuovi investimenti o rinnovare investimenti giunti a scadenza presso la Tesoreria federale, se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è uguale o superiore al 105 per cento. In tal caso, può tuttavia mantenere gli investimenti già effettuati presso la Tesoreria federale che non sono ancora scaduti o non hanno una scadenza fissa. Il volume degli investimenti dell’istituto collettore presso la Tesoreria federale è però limitato a 10 miliardi di franchi al massimo.
11 FF 2020 1565