Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/57: Investimento di fondi di libero passaggio dell’istituto collettore (modifica della LPP) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, senza potervi applicare tassi d’interesse negativi. Deve dunque garantire il valore nominale. Finché la BNS continuerà a perseguire la politica dei tassi d’interesse negativi, l’istituto collettore non potrà investire a breve termine i fondi senza o con pochi rischi. Dovrà quindi assumere rischi.
Diversamente dagli altri istituti di previdenza, l’istituto collettore non può adottare misure di risanamento nel settore del libero passaggio. Gli assicurati possono lasciare l’istituto in qualsiasi momento, non sono soggetti all’obbligo di affiliazione e non possono essere chiamati a versare contributi di risanamento. Come nel caso delle banche, una copertura insufficiente e le conseguenti incertezze potrebbero causare una «corsa agli sportelli» di assicurati che vogliono ritirare i loro averi. In caso di copertura insufficiente ogni uscita causerebbe un ulteriore peggioramento del grado di copertura, poiché, nonostante la copertura insufficiente, non sarebbe possibile effettuare detrazioni dagli averi ritirati. Inoltre, il fondo di garanzia LPP (fondo di garanzia) non risponde per i fondi di libero passaggio.
Le commissioni della sicurezza sociale e della sanità sia del Consiglio nazionale (CSSS-N) che del Consiglio degli Stati (CSSS-S) hanno scritto al Consiglio federale il 29 aprile, rispettivamente il 1° maggio 2020, per raccomandargli di valutare la possibilità per l’istituto collettore di aprire un conto a tasso zero presso la BNS o l’Amministrazione federale delle finanze (AFF). Nella sua risposta orale il Consiglio federale ha accettato di valutare la questione. Successivamente, nell’autunno del 2020, il Parlamento ha approvato l’articolo 60b LPP mediante procedura urgente.
Esso consente all’istituto collettore, qualora il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio sia inferiore al 105 per cento, di investire fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi presso la Tesoreria federale. Il termine di validità del pertinente articolo di legge scadrà il 25 settembre 2023. Dopo l’entrata in vigore della disposizione, per molto tempo l’istituto collettore non ha avuto bisogno di applicarla. In seguito alla stabilizzazione generale dei mercati finanziari il suo grado di copertura è risalito, attestandosi al 108 per cento alla fine di dicembre del 2021.
1.1.3.3 Evoluzione dell’inflazione e dei tassi d’interesse dalla fine del 2020
Sul fronte dell’inflazione e dei tassi d’interesse si assiste attualmente a un’inversione di tendenza. Dopo numerosi anni di crescita molto moderata o addirittura negativa, l’inflazione sta registrando un forte aumento. Questa evoluzione è ancora più marcata a livello internazionale, per esempio negli Stati Uniti e nell’Unione europea. A causa della crescente inflazione, dalla fine del 2020 e in particolare nel 2022 in Svizzera si è registrato un netto aumento dei tassi d’interesse. Alla fine di lulio del 2022 il tasso d’interesse delle obbligazioni della Confederazione a sette anni era dello 0,34 per cento, quindi di segno chiaramente positivo. Ancora alla fine del 2020 esso era di -0,63 per cento e alla fine del 2021 di -0,27 per cento. Nettamente più elevati di quelli delle obbligazioni della Confederazione a basso rischio sono i tassi swap (con i quali si rifinanziano anche le banche). Alla fine di lulio del 2022 il tasso swap a tre anni era dello 0,67 per cento circa, quello a cinque anni dello 0,86 per cento circa e quello a sette anni dell’1,08 per cento circa. I conti di libero passaggio con un