Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/68: Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno · 14 pagine

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in materia di protezione dei dati, questi registri saranno indicati in un elenco esaustivo. Oltre ai sistemi d’informazione delle organizzazioni di servizio, al registro degli assegni familiari e al registro degli assicurati, si tratta del registro d’identificazione delle imprese (registro IDI), necessario per la determinazione della cassa di compensazione competente, e del registro dello stato civile, che serve a stabilire se le persone prestanti servizio abbiano figli che danno diritto a un assegno per i figli. Con questa disposizione viene inoltre creata la base legale per poter collegare tra loro i dati provenienti dai vari registri.

Cpv. 3

Le disposizioni esecutive necessarie per l’esercizio del sistema d’informazione e il trattamento dei dati saranno emanate a livello di ordinanza. Il Consiglio federale stabilirà anche i termini di conservazione dei dati. Conformemente alla disposizione sullo scopo del sistema d’informazione (cpv. 1) l’obbligo di conservazione dei dati cessa in ogni caso al più tardi cinque anni dopo la fine dell’obbligo di servizio, poiché conformemente all’articolo 20 capoverso 1 lettera a LIPG dopo la scadenza del termine di perenzione non possono più essere richieste prestazioni.

3.2 Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)26

Art. 11 cpv. 1 lett. e, cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2

I giorni di servizio prestati nell’ambito di Gioventù e Sport sono registrati nella banca dati nazionale per lo sport (BDNS) dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Attualmente la LSISpo consente di comunicare i dati agli organi esecutivi delle IPG soltanto al fine di prevenire abusi e unicamente tramite procedura di richiamo. Anche in quest’ambito occorre che tutti i dati necessari ai fini dell’esecuzione delle IPG (dati personali e giorni di servizio) vengano trasmessi in modo automatizzato all’UCC. Questa disposizione sarà stabilità in un nuovo capoverso 1bis. In compenso verrà abrogato il capoverso 1 lettera e, che fa riferimento alla procedura di richiamo.

L’articolo 21bis AP-LIPG disciplinerà uniformemente per tutti i sistemi d’informazione la comunicazione dei dati da parte dell’UCC alle casse di compensazione competenti. Il capoverso 2 verrà pertanto abrogato.

3.3 Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM)

Art. 15 cpv. 3

In futuro l’Aggruppamento Difesa trasmetterà all’UCC i dati del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) necessari per l’esecuzione delle IPG (cfr. art. 16). La vigente disposizione secondo cui il PISA può essere collegato con il registro centrale delle prestazioni correnti dell’UCC diventerà pertanto superflua e potrà quindi essere abrogata.

Art. 16 cpv. 1 lett. h e cpv. 1bis

I dati sui servizi dei militi della protezione civile vengono registrati nel PISA. In futuro l’esercito trasmetterà automaticamente all’UCC i dati necessari per l’esecuzione delle IPG. Questa disposizione sarà stabilita nel capoverso 1bis. In compenso verrà abrogato il capoverso 1 lettera h, che si basa su una procedura di richiamo.

L’articolo 21bis AP-LIPG disciplinerà uniformemente la comunicazione da parte dell’UCC alle casse di compensazione competenti di tutti i dati trattati nel sistema d’informazione. La vigente disposizione del capoverso 1bis potrà pertanto essere abrogata.

26 RS 415.1