Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/68: Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno · 14 pagine

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4.3 Ripercussioni sull’economia

L’ampia automatizzazione della procedura di richiesta ridurrà il periodo intercorrente fino al versamento delle IPG. Questo andrà a beneficio dei datori di lavoro che continuano a versare il salario durante il servizio e cui spettano quindi le prestazioni sostitutive del salario. Grazie all’introduzione della gestione del processo sarà possibile individuare i diritti ancora in sospeso e ricordare alle persone prestanti servizio la necessità della loro collaborazione al processo di richiesta. Si potrà cosi ridurre il numero delle IPG non richieste, che vanno a scapito dei datori di lavoro (cfr. n. 1.2.1).

I datori di lavoro saranno sgravati dell’onere amministrativo per il trattamento dei moduli di richiesta IPG (cfr. n. 2.2). La riduzione dell’onere per il trattamento permetterà alle casse di compensazione di risparmiare sulle spese amministrative, che sono sostanzialmente finanziate tramite i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti.

4.4 Ripercussioni sulla società

Il progetto non avrà particolari ripercussioni sulla società.

4.5 Ripercussioni sull’ambiente

La soppressione dei moduli di richiesta IPG cartacei permetterà di ridurre considerevolmente il consumo di carta delle organizzazioni di servizio.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sugli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.), che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno di chi presta servizio. Le disposizioni sul trattamento dei dati del registro degli assegni familiari si fondano sull’articolo 116 capoverso 2 Cost.

5.2 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.3 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto di legge prevede di delegare al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni dettagliate necessarie per l’esercizio del sistema d’informazione e il trattamento dei dati. Questa delega è giustificata dal fatto che occorre poter reagire rapidamente all’evoluzione della tecnica.

5.4 Protezione dei dati

Laddove le basi legali sono insufficienti, la presente revisione di legge introduce le disposizioni necessarie per la comunicazione alle IPG dei dati provenienti da altri registri e per il loro trattamento (cfr. n. 2.1). I dati trattati per la richiesta IPG non sono né dati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) né servono a compilare profili della personalità. Essi corrispondono in gran parte a quelli che vengono già oggi trattati nell’ambito del processo di richiesta cartaceo. I dati che in futuro verranno comunicati elettronicamente dalle organizzazioni di servizio al sistema d’informazione delle IPG corrispondono a quelli che vengono attualmente stampati sui moduli di richiesta IPG. In futuro le persone prestanti servizio dovranno fornire tramite un portale online le informazioni che comunicano attualmente con il modulo cartaceo. Il salvataggio dei dati nel sistema d’informazione serve esclusivamente ad agevolare e accelerare future richieste. I dati verranno cancellati automaticamente al più tardi cinque anni dopo la conclusione dell’obbligo di servizio. Il trattamento dei dati non verrà effettuato all’insaputa degli interessati. Prima di autorizzare