Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/68: Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno · 14 pagine

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3.4 Legge sul servizio civile (LSC)27

Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva, e 2bis(nuovo)

I dati sui giorni di servizio prestati nell’ambito del servizio civile sono gestiti nel sistema d’informazione dell’Ufficio federale del servizio civile (CIVI; art. 80 cpv. 1 LSC). Se è vero che la LSC prevede già oggi un accesso online degli organi esecutivi delle IPG al sistema d’informazione, essa lo limita esclusivamente ai chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto (art. 80 cpv. 2 lett. d LSC). In futuro l’Ufficio federale del servizio civile trasmetterà al sistema d’informazione delle IPG il numero di giorni di servizio computabili in modo automatizzato, tramite un’interfaccia digitale standardizzata. Questa disposizione sarà stabilità nel nuovo capoverso 2bis. La versione tedesca della frase introduttiva dell’articolo 80 capoverso 2 verrà adeguata all’uso attuale della lingua.

3.5 Legge sugli assegni familiari (LAFam)28

Art. 21a lett. e (nuovo)

L’UCC deve avere la possibilità di comunicare dati del registro degli assegni familiari a organi federali e cantonali. In virtù del principio della finalità ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, questo è lecito soltanto se l’utilizzazione dei dati per una determinata finalità è prevista da una legge federale. La base legale necessaria ai fini della digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG verrà introdotta con l’articolo 21bis capoverso 2 AP-LIPG, quella per la RIPAM con l’articolo 21ebis AP-LAFam. Lo scopo di questa disposizione è che in caso di necessità anche altre autorità possano accedere ai dati del registro degli assegni familiari per scopi diversi da quello dell’esecuzione degli assegni familiari, a condizione che venga creata una base legale in tal senso.

Art. 21c

La modifica riguarda soltanto il testo francese. L’attuale rubrica dell’articolo, «Communication des données» sarà sostituita con «Obligation de communiquer». Si tratta di un adeguamento al tenore delle versioni italiana e tedesca del medesimo articolo nonché dell’armonizzazione con quello della rubrica della versione francese dell’articolo 18d dell’ordinanza del 31 ottobre 200729 sugli assegni familiari (OAFami).

Art. 21ebis (nuovo) Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell’esecuzione della riduzione indi-

viduale dei premi

Cpv. 1

Per l’esecuzione della RIPAM nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie possono essere utilizzati dati del registro degli assegni familiari. In virtù dell’articolo 25 lettera b LA-Fam in combinato disposto con l’articolo 50a capoverso 1 lettera b LAVS, la comunicazione di dati agli organi esecutivi competenti per la RIPAM è autorizzata soltanto se è prescritta da una legge federale. Questa nuova disposizione introdurrà la base legale necessaria a tal fine. La norma di delega di competenza dell’articolo 21b capoverso 1 LAFam concerne esclusivamente gli organi che possono avere accesso al registro degli assegni familiari ai fini dell’esecuzione della legislazione sugli assegni familiari (cfr. art. 21a LAFam sullo scopo della legge). Senza questa nuova disposizione mancherebbe una base legale sufficiente e non sarebbe quindi possibile semplicemente aggiungere all’elenco dell’articolo 18b OAFami gli organi che hanno accesso al registro degli assegni familiari per altri scopi.

Cpv. 2

Affinché si sappia quali Cantoni si avvalgono della comunicazione dei dati e si possano adottare i necessari accorgimenti tecnici, gli organi cantonali competenti dovranno registrarsi presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Cpv. 3

I costi della comunicazione dei dati, segnatamente quelli di sviluppo, esercizio e manutenzione del servizio web, saranno a carico dei Cantoni.

27 RS 824.0

28 RS 836.2

29 RS 836.21