Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/68: Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno · 14 pagine
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agli assegni per i figli in formazione occorre fornire la prova dello svolgimento di una formazione. Questa prova va fornita annualmente. I figli in formazione hanno contemporaneamente diritto ad assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 200613 sugli assegni familiari (LAFam). Nei due casi la nozione di formazione che dà diritto alle prestazioni è identica. Nel quadro della digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG andrà pertanto creata un’interfaccia digitale tra il sistema d’informazione delle IPG e il registro degli assegni familiari che permetta di verificare se sussista già il diritto a un assegno di formazione. Se questo sussiste, nella maggior parte dei casi gli assegni per i figli secondo la LIPG potranno essere versati senza che debba essere nuovamente fornita la prova dello svolgimento di una formazione. Conformemente al principio «once only», questo permetterà di ridurre l’onere amministrativo sia dei genitori che degli organi esecutivi IPG.
I dati del registro degli assegni familiari relativi alle persone in formazione sono rilevanti non soltanto per le IPG ma anche per l’esame del diritto alla riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattie (RIPAM) di cui all’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199414 sull’assicurazione malattie (LAMal). Anche per l’esame del diritto alla RIPAM è spesso determinante se la persona in questione sia in formazione. I Cantoni hanno pertanto interesse a sapere se sia versato o meno un assegno di formazione. La presente revisione di legge sarà pertanto utilizzata per autorizzare anche le autorità cantonali preposte alla concessione della RIPAM a impiegare i dati relativi agli assegni di formazione contenuti nel registro sugli assegni familiari. Se dai dati di questo registro consultati mediante procedura di richiamo risulterà che una persona avente diritto a prestazioni è in formazione, i Cantoni potranno rinunciare a esigere nuovamente un attestato di formazione ai fini della concessione della RIPAM. Questo permetterà di sgravare notevolmente le persone interessate e di prevenire gli abusi.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Per attuare la digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG l’UCC svilupperà e gestirà un sistema d’informazione. I costi d’investimento e le spese dell’UCC per l’esercizio del sistema d’informazione saranno coperti dal Fondo di compensazione IPG.
Nel 2020 l’UCC ha messo in servizio un’interfaccia digitale per la protezione civile, che tramite un servizio web permette alle casse di compensazione di verificare la correttezza delle richieste IPG e di prevenire eventuali abusi. Questo collegamento verrà esteso alle altre organizzazioni di servizio entro il 2023. L’interfaccia digitale tra le organizzazioni di servizio e l’UCC potrebbe essere utilizzata senza notevoli investimenti aggiuntivi anche per la digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG. La comunicazione elettronica dei giorni di servizio eviterebbe alle organizzazioni in questione il rilascio dei moduli di richiesta IPG, il che consente notevoli risparmi.
Per maggiori spiegazioni riguardo alle ripercussioni finanziarie per la Confederazione si rinvia al
n. 4.1.1.
La digitalizzazione del processo di richiesta sgraverà anche le casse di compensazione e i datori di lavoro. L’entità dei loro risparmi dipenderà sostanzialmente dalla quota dei dati salariali che potrà essere trasmessa per via elettronica. Le casse di compensazione offrono già oggi ai datori di lavoro la possibilità di comunicare i salari elettronicamente. La percentuale dei datori di lavoro che ricorre a questa possibilità è in costante crescita. Con l’introduzione della digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG le casse di compensazione si procureranno gran parte dei dati salariali presso i datori di lavoro in forma digitale e strutturata tramite portali o interfacce automatizzate. Nel suo rapporto del dicembre 2013 sui costi della regolamentazione15 il Consiglio federale ha vagliato l’opzione di una procedura di richiesta interamente online per tutte le IPG (incluse quelle in caso di maternità) e ha stimato il potenziale di risparmio per i datori di lavoro a 10,7 milioni di franchi all’anno. Benché questa opzione abbia dovuto essere ridimensionata (cfr. n. 1.3), si stima comunque un potenziale di risparmio pari a 4,5 milioni di franchi all’anno per i datori di lavoro, poiché questi non dovranno più trattare manualmente i moduli di richiesta IPG e la qualità dei dati aumenterà grazie all’impiego dei dati di vari registri. I risparmi per le casse di compensazione sono stimati a 2,1 milioni di franchi all’anno.
13 RS 836.2
14 RS 832.10
15 Cfr. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35610.pdf.