Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/68: Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno · 14 pagine

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2.4.2 Attuazione tecnica

Per l’attuazione tecnica della digitalizzazione nell’ordinamento delle IPG verrà istituita un’organizzazione di progetto. Gli organi esecutivi preposti all’applicazione dell’ordinamento delle IPG (UCC e casse di compensazione; art. 21 cpv. 1 LIPG) saranno integrati in misura determinante nella struttura di progetto e potranno avanzare direttamente le loro richieste. La responsabilità e il coordinamento generali saranno affidati all’UFAS.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Art. 1a cpv. 4

La designazione dei corsi per quadri di Gioventù e Sport verrà adeguata al tenore dell’articolo 9 della legge del 17 giugno 201123 sulla promozione dello sport (LPSpo). La formulazione del capoverso sarà inoltre armonizzata con il resto della legge («partecipanti» è sostituito con «persone che partecipano»).

Art. 17 cpv. 3 (nuovo)

Il principio secondo cui le persone prestanti servizio possono esercitare il diritto alle IPG tramite un portale online verrà sancito nella legge. La disposizione ha in primo luogo carattere dichiarativo. In casi eccezionali continuerà a essere possibile richiedere le prestazioni mediante moduli cartacei (cfr.

n. 2.1.2).

Art. 20a cpv. 1

I rinvii alle disposizioni applicabili vanno adeguati in seguito alla revisione della legge federale del 20 dicembre 201924 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).

Art. 21 cpv. 1 e 3

Per migliorare la leggibilità, i capoversi 1 e 3 verranno ristrutturati.

Nel capoverso 1 saranno aggiunte le autorità e le persone che partecipano all’applicazione dell’ordinamento delle IPG pur non essendo organi esecutivi di quest’ultimo e che attualmente non sono menzionate nella legge. Le aggiunte riguardano i settori di Gioventù e Sport, del Servizio della Croce Rossa e dei corsi per monitori di giovani tiratori. La regolamentazione proposta corrisponde alla prassi attuale. Le competenze nel settore della protezione civile verranno adeguate conformemente all’attuale struttura organizzativa. Nel settore del servizio civile sarà soppressa la menzione della collaborazione con gli istituti d’impiego. Questa modifica tiene conto del fatto che la responsabilità per la notifica dei giorni di servizio agli organi esecutivi delle IPG incombe esclusivamente all’Ufficio federale del servizio civile.

Il capoverso 3 disciplina la responsabilità delle autorità e persone di cui al capoverso 1. Per completezza verranno menzionate anche le autorità federali, che sottostanno alla legge del 14 marzo 195825 sulla responsabilità (LResp). Si tratta di una modifica di natura prettamente dichiarativa.

Art. 21bis (nuovo) Sistema d’informazione

Cpv. 1

Il sistema d’informazione servirà al disbrigo elettronico delle richieste di IPG per le persone prestanti servizio. L’interazione con queste ultime avverrà tramite un portale online.

Cpv. 2

Il sistema d’informazione permette di trattare i dati immessi dalle persone prestanti servizio o da altri partecipanti alla procedura (p. es. datori di lavoro) tramite il portale online come pure i dati provenienti dai sistemi d’informazione di vari registri. In base al principio di trasparenza vigente nel diritto

23 RS 415.0

24 RS 520.1

25 RS 170.32