Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
4.2.2.2 Misura proposta: contributi d’investimento della Confederazione per la migrazione al DAC
Le disposizioni dell’articolo 10 LTM danno già oggi la possibilità alla Confederazione di promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche del trasporto di merci per ferrovia. Secondo l’articolo 19 OTM, lo scopo di tali investimenti è consentire di trasportare merci in modo più efficiente e rispettoso delle risorse e agevolare e accelerare la migrazione a nuovi standard tecnici. Queste disposizioni giuridiche sono state finora applicate in modo puntuale per test e applicazioni pilota di minore entità, con un volume finanziario ridotto. Il progetto di migrazione al DAC va oltre il quadro vigente e necessita pertanto di una corrispondente legittimazione sul piano della politica dei trasporti. Le risorse
finanziarie per i contributi d’investimento devono essere oggetto di un credito d’impegno specifico. Le norme relative al cofinanziamento dovranno essere fissate in un secondo momento nelle disposizioni esecutive.
Gli effetti della migrazione al DAC giustificano un impegno finanziario della Confederazione
Un tale maggiore impegno della Confederazione necessita di una giustificazione specifica, fondata sui seguenti punti.
Accelerazione della durata della migrazione: lo stato perseguito con la transizione completa al
DAC deve essere raggiunto il più rapidamente possibile, al fine di generare il massimo beneficio. A tal fine serve un elevato investimento una tantum, da effettuare in breve tempo, la cui attuazione deve essere concordata a livello dell’intero settore.
Beneficio sotto forma di effetto di rete: il massimo beneficio può essere raggiunto solo attraverso la
migrazione dell’intero parco veicoli nel traffico merci ferroviario della Svizzera. La
Confederazione deve pertanto fornire incentivi e adottare provvedimenti che garantiscano una transizione il più completa possibile.
Coordinamento con l’Europa: i veicoli del traffico merci, in particolare nel traffico d’importazione
e d’esportazione, circolano in maniera interoperabile in diversi treni a livello transfrontaliero. La compatibilità e il coordinamento con gli sviluppi e l’andamento dei progetti nei Paesi esteri
limitrofi devono essere garantiti in modo transnazionale.
Incremento dell’efficienza: l’investimento una tantum consente processi più efficienti nel traffico
merci ferroviario e quindi una maggiore competitività. La realizzazione di effetti di produttività riduce il pericolo di disavanzi permanenti o di una continua dipendenza dalle indennità in diversi settori del traffico merci ferroviario della Svizzera.
Beneficio per l’infrastruttura ferroviaria e il sistema globale della ferrovia: le accelerazioni dei
processi e i cambiamenti nel comportamento di guida dei treni merci indotti dal DAC sono
direttamente e indirettamente associati con un beneficio per l’infrastruttura ferroviaria finanziata dalla Confederazione.
Beneficio per l’economia nazionale: un impegno da parte della Confederazione è inoltre
giustificato dai diversi vantaggi descritti del DAK per l’economia nazionale, motivati soprattutto dalla politica ambientale. La migrazione contribuisce ai vantaggi che il traffico merci ferroviario su tutto il territorio nazionale presenta per l’economia nazionale.
La partecipazione finanziaria della Confederazione poggia su chiari principi
Per un cofinanziamento del DAC da parte della Confederazione, il Consiglio federale ritiene che debbano applicarsi i seguenti principi.
1. La Confederazione eroga un contributo d’investimento una tantum: con la migrazione, il mercato
del traffico merci ferroviario può realizzare un miglioramento della produttività e della qualità dell’offerta esteso all’intera rete. Questo miglioramento sarà sostenuto finanziariamente dalla Confederazione, dopodiché il mercato dovrà tornare a finanziarsi autonomamente. Gli investimenti per nuovi acquisti e acquisti sostitutivi di locomotive e materiale rotabile necessari dopo la
conclusione della migrazione dovranno essere nuovamente finanziati in autonomia. Il sostegno finanziario della Confederazione si limita pertanto all’adeguamento dei veicoli esistenti e di quelli acquistati entro la conclusione della migrazione e riguarda esclusivamente i veicoli registrati in Svizzera. 45/97
BAV-D-CC8A3401/803