Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
Portata finanziaria e quadro formale per l’attuazione
Il cofinanziamento avviene mediante decisioni di assegnazione di contributi ai detentori dei veicoli. Il finanziamento degli adeguamenti è indicato nelle decisioni con riferimento ai carri specifici. I vincoli devono essere limitati nel numero e devono riguardare esclusivamente l’obbligo di adeguamento e di installazione di componenti definiti. Solo per le locomotive viene imposta una durata d’esercizio minima del DAC, il cui mancato rispetto determina l’obbligo di rimborso.
Le risorse necessarie per il promovimento finanziario da parte della Confederazione saranno messe a disposizione mediante un credito d’impegno che dev’essere stanziato con decreto federale nell’ambito del presente progetto e che deve comprendere l’importo di promovimento per l’intero programma della migrazione al DAC. Nel complesso, l’importo di promovimento a carico della Confederazione si attesta a circa 180 milioni di franchi. Con una durata della migrazione di sei anni, ogni anno saranno stanziati in media 30 milioni di franchi. L’importo di promovimento si suddivide come segue.
Quantità Importo di Contributo di promovimento promovimento per unità in mio. fr. in fr.
Carri, anno di costruzione 1995– 7000 500035
2009 Carri, anno di costruzione 2010+ 10 600 10 000106
Contributo di promovimento dei carri141
Locomotive 520 75 00039
Contributo di promovimento totale180
Tabella 3
Il Consiglio federale stabilisce l’inizio e la fine del programma e richiede le risorse necessarie su base annua nell’ambito dei processi di preventivo. Si ritiene che l’adeguamento avverrà nel giro di sei anni. L’inizio e la fine della migrazione sono fissati in coordinamento con le decisioni sul DAC a livello europeo e in funzione delle stesse. Nel caso di un rinvio o di ritardi della migrazione a livello europeo o nell’attuazione nazionale, spetterà al Consiglio federale adeguare l’inizio e la fine della migrazione, la validità delle decisioni di assegnazione dei contributi e le date di riferimento per gli anni di costruzione dei carri.
Il Consiglio federale ha inoltre la facoltà di adeguare i principi di promovimento descritti, in
alternativa, alle disposizioni in materia di finanziamento dell’UE o degli altri Paesi europei, se queste sono note prima della trasmissione del messaggio al Parlamento o dell’entrata in vigore delle
disposizioni esecutive e si discostano notevolmente dai principi qui presentati. Qualora ne derivassero ripercussioni sul volume complessivo del promovimento per la migrazione al DAC, nell’ambito dei processi di preventivo ordinari sarà presentato al Parlamento un corrispondente adeguamento del decreto federale che stanzia il credito d’impegno.
Finanziamento di altri costi della migrazione
Oltre all’adeguamento tecnico del parco veicoli, la migrazione al DAC di tutta la rete comporta anche ulteriori investimenti, il cui finanziamento è delimitato come segue:
il finanziamento della migrazione dei veicoli dei gestori dell’infrastruttura avviene sulla base di convenzioni sulle prestazioni tra l’UFT e i gestori dell’infrastruttura secondo l’articolo 51 Lferr59, in cui deve essere previsto il finanziamento completo dei costi di adeguamento da parte
59 RS 742.101
47/97 BAV-D-CC8A3401/803