Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine

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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3

Sulla base di quanto sopra, si dovranno stipulare convenzioni sulle prestazioni con gli offerenti di rete per un periodo di dodici anni. Ad oggi, l’ammontare degli importi per tale periodo non può ancora essere stimato.

In linea con la durata della convenzione sulle prestazioni con gli offerenti di rete, dovrà essere richiesto un credito d’impegno con cui finanziare le risorse delle convenzioni sulle prestazioni. Al presente rapporto esplicativo è allegato un avamprogetto di decreto di stanziamento.

L’assetto organizzativo dell’offerente di rete deve soddisfare i requisiti del diritto della concorrenza e dei sussidi

Dal punto di vista della politica della concorrenza e del diritto dei sussidi sono posti requisiti elevati nei confronti della definizione concreta della convenzione sulle prestazioni e dell’organizzazione

dell’offerta di rete. Diversamente dal trasporto di persone, il trasporto di merci su rotaia è un’attività privata tutelata dalla libertà economica. Il promovimento finanziario dell’offerta di rete deve pertanto configurarsi in modo da limitare il più possibile le ripercussioni sulla concorrenza e sulla libertà economica in un’ottica di proporzionalità.

FFS Cargo SA o il futuro offerente nel TCCI fornisce offerte nel trasporto di merci che sono in

concorrenza con le offerte di altre imprese del traffico merci su strada e su rotaia. Con la convenzione sulle prestazioni sono quindi definiti requisiti particolari nei confronti dell’organizzazione

dell’offerente di rete.

Il Consiglio federale ritiene auspicabile una struttura aziendale con chiare interfacce, in quanto si potrebbero così individuare chiaramente i diversi elementi della convenzione sulle prestazioni. La convenzione stessa potrebbe essere stipulata con un’unità responsabile dell’integrazione dei sistemi ma possibilmente indipendente dalle altre unità aziendali.

La configurazione dell’offerta di rete dal punto di vista organizzativo deve soddisfare i requisiti della politica della concorrenza e dell’economia concorrenziale. Intendendo il TCCI o l’offerta di rete come prodotto di un’unica impresa, la convenzione sulle prestazioni avrebbe l’effetto di produrre una

chiusura del mercato o una distorsione a favore del TCCI rispetto ai treni completi. Idealmente, per compensare una tale evoluzione si dovrebbe garantire che le prestazioni nell’offerta di rete siano fornite alle condizioni che si applicherebbero in una concorrenza potenziale o effettiva.

In primo piano è dunque posta la possibilità di implementare elementi concorrenziali o che

rispecchiano condizioni concorrenziali a livello della fornitura di prestazioni per l’offerta di rete, ad esempio attraverso la messa a concorso di prestazioni (anche sotto forma di lotti parziali),

l’ottenimento di proposte concorrenziali per le diverse prestazioni o eventualmente analisi comparative. In ogni caso è necessario dimostrare l’efficienza della fornitura delle prestazioni. Le offerte della rete devono inoltre essere aperte a tutte le società di distribuzione interessate, che devono poter accedere in modo non discriminatorio ai sistemi di vendita e alle piattaforme di prenotazione.

Un’altra possibilità consiste nella messa a concorso dell’intera offerta di rete. Tuttavia, metterla a concorso ogni quattro anni impedisce un orientamento a più lungo termine e uno sviluppo sostenibile dell’offerta come rete e rende inoltre necessaria tutta una serie di regolamentazioni (ad es. legate all’acquisizione di asset e di personale). Si ritiene dunque che questa variante non sia prioritaria, ma tale valutazione andrà verificata esplicitamente nel contesto del presente progetto.

Con il presente progetto si propone di attribuire all’offerente di rete la responsabilità di adottare

provvedimenti organizzativi atti ad evitare un finanziamento trasversale da parte della rete a favore di settori aziendali soggetti a concorrenza o altre distorsioni della concorrenza. I fornitori di prestazioni interni devono applicare alle prestazioni gli stessi prezzi e le stesse condizioni vigenti sul mercato.

L’onere della prova spetta all’offerente di rete e deve superare una verifica approfondita.

Rapporto della convenzione sulle prestazioni con la partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni

Se oggi un Cantone ordina un’offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può

partecipare all’ordinazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 LTM. Questa disposizione è attualmente limitata fino al 2027. In questa variante dovrà essere mantenuta la possibilità per i Cantoni di 54/97

BAV-D-CC8A3401/803