Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
locale dalle stazioni di ricevimento o di formazione, che andrebbero a beneficio anche della consegna locale di un treno completo al binario di raccordo.
Accordo sulle indennità necessarie per l’esercizio dell’offerta di rete: nella convenzione sulle
prestazioni sono fissate le indennità annuali per il mantenimento dell’offerta di rete concordata. Per la configurazione e la determinazione delle indennità sono previsti importi fissi annuali, che sono calcolati a partire dall’attuale deficit nel TCCI prendendo come riferimento la definizione
dell’offerta sopra descritta, l’andamento dei prezzi e l’effetto perseguito degli investimenti sulla produttività e sull’offerta. Gli investimenti concordati hanno lo scopo di abbassare nel tempo il livello dei costi in modo da poter ridurre poi gradualmente l’ammontare delle indennità.
Possibilità di adeguata remunerazione del capitale: la definizione di un importo fisso deve
consentire la remunerazione del capitale vincolato nelle risorse del gestore di rete. Il finanziatore deve avere diritto a un’indennità adeguata al rischio.
In deroga alla prassi per l’indennità delle prestazioni dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese di trasporto nel traffico viaggiatori regionale, dev’essere quindi prevista in linea di principio la possibilità di realizzare utili e di distribuirli, in particolare per i possibili fornitori di prestazioni nel TCCI. Ciò può generare un positivo effetto d’incentivazione: riuscendo a produrre a costi più bassi del previsto o a trasportare volumi maggiori del previsto, l’offerente di rete può realizzare
un’eccedenza finanziaria. Nella convenzione sulle prestazioni sono dunque insiti incentivi, per quanto riguarda sia l’attività di investimento sia l’esercizio, a realizzare risultati «migliori» di quanto concordato. Nella convenzione dev’essere stabilita la remunerazione massima consentita del capitale dell’offerente di rete. Gli utili eccedenti devono essere accantonati nelle riserve a destinazione vincolata e utilizzati per lo sviluppo dell’offerta nel TCCI.
Impegno a rispettare le disposizioni particolari del diritto dei sussidi e della concorrenza: la
possibilità di un’adeguata remunerazione del capitale e della realizzazione di utili presuppone nel contempo l’accordo su particolari requisiti organizzativi e del diritto dei sussidi, al fine di
soddisfare le esigenze della politica in materia di concorrenza. Tale concetto è approfondito più avanti. L’offerente di rete deve inoltre essere tenuto a costituire riserve alle quali attingere qualora l’andamento del mercato sia inferiore alle aspettative. Nella determinazione dei prezzi e delle indennità deve inoltre già essere assicurata la capacità di reinvestimento.
Disposizioni particolari sulla consegna locale: le imprese che forniscono servizi nella consegna di
treni, carri o gruppi di carri tra l’infrastruttura ferroviaria e i binari di raccordo o gli impianti di trasbordo per il TC sono oggi tenute a concedere l’accesso non discriminatorio a tali servizi secondo l’articolo 6a OTM. Nell’ambito delle convenzioni sulle prestazioni, per la consegna locale devono essere definite con l’offerente di rete disposizioni particolari che precisano la concessione di tale accesso. La consegna locale nell’offerta di rete è e resterà ad alto consumo di risorse e un fattore di costo determinante. Con la convenzione sulle prestazioni si dovranno quindi concordare anche le condizioni per l’offerta di servizi nella consegna locale, la pianificazione e l’assegnazione delle risorse e i prezzi da pubblicare.
La convenzione sulle prestazioni con gli offerenti di rete dev’essere impiegata come strumento di gestione periodico e a tempo determinato
Per sviluppare il TCCI in una moderna offerta di rete, è necessario che la convenzione sulle prestazioni consenta una prospettiva di sviluppo a lungo termine. Dal punto di vista della politica finanziaria occorre anche considerare l’orizzonte temporale per il quale la Confederazione può impegnarsi a sostenere determinate uscite. Si pone inoltre la questione se l’ammodernamento perseguito sia un processo permanente, che dovrà quindi essere finanziato a tempo indeterminato dalla Confederazione, o se dopo un certo periodo di tempo sarà possibile il passaggio a un’offerta autosufficiente, redditizia e indipendente dai contributi della Confederazione.
Si propone pertanto un processo periodico e a tempo determinato, che comprende i seguenti elementi.
Durata quadriennale della convenzione sulle prestazioni: la Confederazione stipula la convenzione
sulle prestazioni con il gestore di rete di volta in volta per una durata di quattro anni.
52/97 BAV-D-CC8A3401/803