Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine

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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3

Articolo 2 Principi e obiettivi

Questo articolo sulla definizione dei principi e degli obiettivi essenziali per il trasporto merci intende indicare chiaramente nella legge quali sono le aspettative della Confederazione riguardo al trasporto di merci, quali responsabilità intende assumersi e in quale misura.

Gli adeguamenti al capoverso 1 sono intesi a indicare che il trasporto merci in Svizzera deve essere effettuato in modo sostenibile e, a tal fine, è altresì necessario menzionare esplicitamente e tenere conto dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici. Pertanto, il nuovo articolo della LTM contiene anche un riferimento agli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO78. Inoltre, l’enumerazione degli ambiti per i quali la Confederazione stabilisce le condi-

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zioni quadro è integrata con la garanzia di un’infrastruttura portuale efficiente per il trasporto di merci sul Reno (lettera b). Su questa base la Confederazione può definire misure appropriate in quest’ambito. Di conseguenza, anche l’infrastruttura portuale deve essere soggetta all’accesso non discriminatorio. Anche alla lettera d viene introdotto il nuovo termine «impianti di trasbordo e di carico». Alla lettera e si precisa che la Confederazione non emana delle prescrizioni per la concessione dell’accesso non discriminatorio ai binari di raccordo.

Il capoverso 2 enumera le fattispecie in cui, in deroga al principio dell’autonomia finanziaria, la Confederazione può fornire un sostegno finanziario. Va da sé che l’autonomia finanziaria qui menzionata non è un requisito imposto alle imprese nel trasporto di merci. Data ora la possibilità di accordare un sostegno finanziario diretto o indiretto alla navigazione sul Reno, anche il trasporto di merci per idrovia è soggetto al principio dell’autonomia finanziaria. In linea con le misure proposte per la variante 1,

nell’enumerazione vengono integrati le convenzioni sulle prestazioni per l’erogazione dell’offerta nel TCCI e i relativi contributi finanziari, nonché i contributi forfettari per il carico di merci su ferrovia e il trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori. La possibilità di promuovere lo sviluppo di nuove offerte viene invece stralciata.

Articolo 3 Concezione del trasporto di merci

La Concezione del trasporto di merci per ferrovia è uno strumento di pianificazione territoriale ed è disciplinata all’articolo 13 della legge del 22 giugno 197979 sulla pianificazione del territorio. Il campo d’applicazione e la portata della concezione devono essere ampliati consentendo anche la definizione delle basi per lo sviluppo dell’infrastruttura portuale per il trasporto merci sul Reno e delle basi per il raccordo dei vari impianti all’infrastruttura stradale. Le rispettive integrazioni e precisazioni sono apportate al capoverso 2. Ciò consente di includere nella concezione anche indicazioni sullo sviluppo dei porti renani e sui requisiti per l’allacciamento stradale di determinati impianti. Si rinuncia invece all’integrazione nella concezione di indicazioni relative al trasporto merci con impianti a fune in quanto di importanza solo locale o regionale.

Il capoverso 3 disciplina attualmente il coordinamento della concezione con lo sviluppo di altri vettori di trasporto terrestre. Ora vi viene aggiunto anche il trasporto merci sotterraneo, in modo che la concezione possa tematizzare anche le interfacce tra i diversi impianti per il trasporto di merci conformemente al capoverso 2 e gli impianti per il trasporto merci sotterraneo (presumibilmente Cargo sous terrain), in particolare nell’ottica dello sviluppo di piattaforme di trasbordo multimodali.

Con il nuovo capoverso 5 i Cantoni sono esplicitamente tenuti a tener conto nei loro piani direttori delle indicazioni loro destinate nella concezione.

Di conseguenza, anche la rubrica dell’articolo viene modificata in modo che la concezione non si riferisca solo al traffico merci ferroviario, ma includa sempre più anche ambiti comuni a tutti i vettori.

78 RS 641.71

79 RS 700 79/97 BAV-D-CC8A3401/803