Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine

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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3

Con i capoversi 6 e 7 si disciplinano aspetti organizzativi e riguardanti il diritto della concorrenza del TCCI come offerta di rete nonché gli obblighi degli operatori. A livello di distribuzione, tutte le prestazioni del TCCI devono essere accessibili per tutti i clienti interessati. Gli operatori devono pertanto prevedere l’accesso non discriminatorio alle loro prestazioni di trasporto. Per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle prestazioni, gli operatori devono garantire i provvedimenti organizzativi necessari per evitare un finanziamento trasversale da parte del TCCI come rete a favore dei settori aziendali soggetti alla concorrenza e altre forme di distorsione della concorrenza. Il promovimento finanziario dell’offerta di rete non deve creare alcun vantaggio in altri settori. Pertanto si impone agli operatori interni di fornire le prestazioni agli stessi prezzi e alle stesse condizioni che si applicherebbero se tali prestazioni fossero acquistate sul mercato.

Articolo 9b Contributi di trasbordo e di carico

Con il nuovo articolo 9b viene creata la base legale per l’erogazione di contributi di trasbordo e di carico. Conformemente al capoverso 1 la Confederazione può erogare contributi forfettari per il carico di merci su ferrovia e il trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto. I contributi sono accordati, per ogni carro trasportato, ai gestori di impianti di trasbordo e di carico.

Le disposizioni di cui al capoverso 2 stabiliscono che le condizioni di concessione e l’importo dei contributi forfettari devono tenere conto degli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell’energia e della protezione dell’ambiente della Confederazione e incentivare ulteriori trasporti per ferrovia. Per consentire una gestione flessibile, i dettagli (l’importo dei contributi forfettari, un numero minimo e massimo di carri ferroviari per ciascun impianto a cui vengono accordati i contributi ecc.) saranno fissati nelle disposizioni d’esecuzione, come specificato al capoverso 3. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi sono stabilite nel quadro delle convenzioni di cui all’articolo 8 capoverso 6, concluse dall’UFT con i gestori degli impianti di trasbordo e di carico.

Articolo 10 Innovazioni tecniche

L’articolo 10 LTM costituisce la base legale per l’erogazione di contributi per la migrazione al DAC. Nel nuovo capoverso 2 viene stabilito esplicitamente che il promovimento di questa migrazione per i veicoli adibiti al trasporto di merci per ferrovia avviene mediante contributi a fondo perso forfettari.

Al capoverso 1 viene aggiunto il trasporto di merci per idrovia. La Confederazione ha così la possibilità di promuovere innovazioni tecniche anche nella navigazione mercantile, in particolare per esercizi pilota o di prova per l’impiego di tecnologie di propulsione alternative.

Con il capoverso 3 si stabilisce a livello di legge il contributo d’investimento massimo della Confederazione. Attualmente la quota di promovimento del 60 per cento è stabilita nell’articolo 22 capoverso 2 OTM. Si rinuncia invece a fissare un valore minimo per i contributi d’investimento per impianti di cui all’articolo 8, in quanto nel caso di innovazioni tecnologiche l’interesse proprio del richiedente può variare di molto ed essere anche molto elevato.

Il nuovo capoverso 4 statuisce che il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, le modalità, i termini e le procedure per il finanziamento. Di conseguenza, le modalità di migrazione al DAC (graduazione dei contributi, immatricolazione in Svizzera ecc.) sono regolate a livello di ordinanza. Ciò vale anche per la procedura di promovimento finanziario di innovazioni tecniche in generale.

Il capoverso 5 stabilisce che i contributi d’investimento per innovazioni tecniche sono concessi con un credito d’impegno pluriennale.

Articolo 10a Contributi d’investimento per veicoli rispettosi del clima

L’integrazione del nuovo articolo 10a crea la base legale per permettere alla Confederazione di promuovere investimenti in veicoli rispettosi del clima adibiti al trasporto di merci sia per ferrovia sia per idrovia. L’obiettivo del promovimento è una riduzione determinante delle emissioni di gas serra nell’erogazione delle offerte di trasporto. Con il capoverso 2 si stabilisce che per il trasporto merci sul Reno si possono concedere anche contributi d’investimento per la costruzione di battelli impiegabili in acque basse.

83/97 BAV-D-CC8A3401/803