Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
Articolo 3a Direttive comuni
Questo articolo, che è stato integrato nella LTM con il progetto «Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria»80, viene precisato chiarendo al capoverso 1 che la Confederazione si aspetta che gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia elaborino di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della LTM. Nella lista degli oggetti delle direttive viene integrato lo sviluppo del TCCI. I punti cardine relativi alla tipologia e alla portata del TCCI come offerta di rete, stabiliti sotto forma di indicazioni, costituiscono la base per la negoziazione di una convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e l’operatore del TCCI.
Articolo 4 Espropriazione
L’articolo viene modificato per includere la nozione di impianti di trasbordo e di carico, conformemente alle precisazioni di cui agli articoli 1 e 1a.
Articolo 8 Contributi d’investimento per impianti di trasbordo e di carico
Gli adeguamenti riguardano in particolare la semplificazione del finanziamento degli impianti di trasbordo e di carico. Conformemente al capoverso 1, la Confederazione può accordare contributi d’investimento per gli impianti di trasbordo e di carico anziché, come avvenuto finora, per gli impianti di trasbordo per il TC e per i binari di raccordo. Ne consegue che possono ricevere contributi d’investimento anche gli impianti e le installazioni di cui all’articolo 62 capoverso 2 lettere g e h Lferr. La normativa vigente impone al gestore dell’infrastruttura che l’esercizio di gru e di altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico e/o gli impianti di trasbordo per il trasporto merci inclusi i binari per gru e di carico siano fatturati integralmente ai beneficiari delle prestazioni (art. 64 Lferr). Di conseguenza il gestore dell’infrastruttura si trova in una posizione di svantaggio rispetto al gestore di un binario di raccordo che offre prestazioni di trasbordo per terzi, perché non riceve nessun promovimento finanziario ai sensi di quest’articolo. Questa modifica mira quindi a consentire che per l’infrastruttura di cui all’articolo 62 capoverso 2 lettere g e h (gru e altre apparecchiature di trasbordo negli impianti di carico e scarico; impianti di trasbordo per il trasporto merci inclusi i binari per gru e di carico) possano essere richiesti contributi d’investimento ai sensi di quest’articolo.
L’attuale capoverso 4, che stabilisce che per la costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo TC all’estero la Confederazione possa accordare, oltre a contributi a fondo perso, anche mutui rimborsabili, viene anticipato (capoverso 2) e modificato in modo che l’aiuto possa essere erogato solo se l’investimento contribuisce, con grande probabilità, al trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante transalpino. In futuro si rinuncerà invece alla concessione di mutui, considerato che negli ultimi anni nessun progetto ne ha usufruito. In caso di dubbi circa la probabilità che un progetto contribuisca al trasferimento dalla strada alla rotaia è opportuno rinunciare completamente all’aiuto finanziario.
Finora, per i contributi d’investimento della Confederazione sono stati fissati dei limiti massimi sotto forma di percentuale dei costi computabili: il 60 per cento per la maggior parte dei progetti e al massimo l’80 per cento per progetti di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti. Il nuovo capoverso 3 fissa ora anche un limite minimo per il contributo della Confederazione, pari al 40 per cento. In questo modo aumenta la certezza della pianificazione per tutti i richiedenti, poiché possono partire dal presupposto che riceveranno in ogni caso un contributo pari almeno al 40 per cento dei costi computabili del progetto. Inoltre, questo approccio è in linea con la prassi degli ultimi anni.
Il capoverso 4 consente di semplificare il calcolo dei costi computabili dei progetti introducendo per gli elementi dell’impianto importi forfettari al posto dei costi effettivamente addebitati al richiedente.
Il capoverso 5 stabilisce i criteri per la concessione e il calcolo dei contributi. Tali criteri sono impiegati per determinare il contributo definitivo e per calcolare gli importi forfettari di cui al capoverso 4. L’attuale enumerazione dei criteri viene ripresa, modificandone tuttavia l’ordine e integrando il nuovo criterio «sicurezza». Quest’ultima modifica consente il promovimento di misure volte ad aumentare la
80 Cfr. 16.075 | Organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria | Oggetto | Il Parlamento svizzero 80/97 BAV-D-CC8A3401/803