Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
Il capoverso 7 corrisponde alla disposizione dell’attuale articolo 8 capoverso 6, integrata dalla disposizione di cui all’attuale articolo 4 capoverso 4 OTM, secondo la quale questi contributi d’investimento per infrastrutture portuali sono accordati sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente.
A complemento del capoverso 7, il capoverso 8 prevede per la Confederazione la possibilità di convertire in capitale proprio i mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui a titolo di partecipazione alle misure di risanamento finanziario necessarie. Questa disposizione è conforme alle disposizioni sui mutui rimborsabili condizionatamente di cui all’articolo 51b capoverso 3 Lferr.
Articolo 9 Indennità per l’offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia
La possibilità per la Confederazione di partecipare all’ordinazione di offerte del trasporto di merci su rotaia dei Cantoni rimane invariata: a titolo di modifica redazionale, il termine «aiuto finanziario»
viene sostituito dal termine «indennità» e si precisa che l’ordinazione è connessa con l’indennizzo dei costi non coperti. Per una migliore leggibilità, le disposizioni finora contenute in un unico capoverso sono ora suddivise in tre capoversi. La soppressione della limitazione temporale avviene con lo stralcio dell’articolo 28 capoverso 3.
L’attuale capoverso 2, che prevede la possibilità di promuovere finanziariamente le nuove offerte del trasporto di merci per ferrovia, è stralciato.
Articolo 9a Promovimento del TCCI
Il nuovo articolo 9a disciplina a livello di legge il promovimento finanziario del TCCI come offerta di rete nel traffico merci su rotaia. Il capoverso 1 contiene la disposizione di principio secondo la quale il TCCI può essere promosso dalla Confederazione.
Il capoverso 2 stabilisce che il finanziamento avvenga mediante una convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione, rappresentata dall’UFT, e gli operatori del TCCI. La durata della convenzione è di quattro anni. Sulla base della definizione del TCCI di cui all’articolo 1b vengono descritte le prestazioni che sono oggetto della convenzione: il TCCI comprende prestazioni di trasporto merci sulla rete a scartamento normale o ridotto, che includono in particolare l’invio e il ritiro di carri e gruppi di carri su binari di raccordo e altri impianti del trasporto di merci su rotaia. Nel TCCI vengono fornite prestazioni nel traffico interno, d’importazione e di esportazione. Il trasporto di treni completi da e per i binari di raccordo o altri impianti non è oggetto dell’offerta nel TCCI.
Ai sensi del capoverso 3, la convenzione sulle prestazioni ha per oggetto e contenuto le caratteristiche delle prestazioni da fornire nell’offerta di rete e le indennità e i contributi d’investimento previsti a tal fine. Le prestazioni sono coordinate con gli obiettivi in materia di politica dei trasporti della Confederazione, con le direttive comuni sui punti cardine relativi alla tipologia e alla portata dell’offerta di cui all’articolo 3a capoverso 1 lettera d e con i piani d’esercizio degli operatori del TCCI.
Il capoverso 4 stabilisce che, oltre alla convenzione sulle prestazioni, tra la Confederazione e gli operatori del TCCI può essere concluso un accordo quadro dettagliato che copre più quadrienni e che contiene i punti cardine dello sviluppo dell’offerta e le indennità e gli investimenti necessari. Questo accordo funge da quadro per le singole convenzioni sulle prestazioni e fornisce una maggiore certezza di pianificazione per quanto riguarda lo sviluppo a lungo termine dell’offerta di rete. Inoltre, viene garantito il coordinamento tra i vari operatori nel caso in cui la Confederazione concluda diverse convenzioni sulle prestazioni con più operatori.
Il capoverso 5 descrive lo scopo delle indennità e dei contributi d’investimento da stabilire nelle convenzioni sulle prestazioni. Le indennità servono in particolare a garantire un’offerta stabile per la durata di validità della convenzione e a consentire che la fornitura delle prestazioni convenute copra i costi. I contributi d’investimento sono invece destinati soprattutto a consentire miglioramenti della produttività nella fornitura delle prestazioni, nella pianificazione e nel coordinamento dell’offerta con altri operatori.
82/97 BAV-D-CC8A3401/803