Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
sicurezza e allo stesso tempo permette alla Confederazione di negare l’aiuto finanziario se non vengono fornite le prove necessarie in materia di sicurezza.
Il capoverso 6 introduce la possibilità per la Confederazione, rappresentata dall’UFT, di concludere con i gestori degli impianti di trasbordo TC, dei binari di raccordo e delle rispettive installazioni per il trasbordo delle merci convenzioni quadriennali, con cui si conviene l’importo massimo dei contributi per gli investimenti previsti. Va da sé che sono oggetto della convenzione anche il volume degli investimenti e gli obblighi che ne derivano.
Il capoverso 7 disciplina l’oggetto dell’accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo e di carico, per il quale si opta per una formulazione più semplice. Si chiarisce che l’obbligo di garantire un accesso non discriminatorio si applica solo agli impianti di trasbordo per il TC.
Il capoverso 8 comprende la norma di delega al Consiglio federale. Ciò riguarda tra l’altro anche la possibilità di differenziare la procedura distinguendo tra progetti con un volume d’investimento totale inferiore e superiore a 5 milioni di franchi e, come descritto al numero 4.2.5.2, di fissare quote di promovimento uniformi per progetti per nuove costruzioni e ampliamenti con un volume inferiore a 5 milioni di franchi.
Finora, la possibilità per la Confederazione di accordare contributi d’investimento per la costruzione di impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato era prevista nel capoverso 6. Questa disposizione viene ora integrata nell’articolo 8a.
Articolo 8a Promovimento dell’infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno
Il nuovo articolo 8a stabilisce a livello di legge la garanzia e il promovimento di un’infrastruttura portuale efficiente per il trasporto di merci sul Reno e la gestione dell’ulteriore sviluppo mediante una convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e il gestore dell’infrastruttura portuale. La formulazione si basa sulle disposizioni relative alle convenzioni sulle prestazioni con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria ai sensi dell’articolo 51 Lferr.
Il capoverso 1 include come disposizione di principio la possibilità per la Confederazione di promuovere finanziariamente le infrastrutture portuali per il trasporto di merci sul Reno.
Il capoverso 2 prevede la possibilità che, prima di negoziare la convenzione sulle prestazioni, la Confederazione, i Cantoni d’ubicazione e il gestore dell’infrastruttura portuale stabiliscano per contratto l’estensione delle superfici e delle installazioni dell’infrastruttura portuale. In tal modo si mira a garantire la certezza della pianificazione a lungo termine circa l’estensione e il perimetro futuri dell’infrastruttura portuale.
Il capoverso 3 stabilisce le parti contraenti, l’oggetto e la durata della convenzione sulle prestazioni. La Confederazione, rappresentata dall’UFT, deve poter concludere questa convenzione con il gestore dell’infrastruttura portuale per un periodo di quattro anni. In essa è previamente convenuta l’offerta di prestazioni sulla base delle priorità in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei piani d’esercizio del gestore dell’infrastruttura portuale.
Il capoverso 4 stabilisce che il gestore dell’infrastruttura portuale deve concedere un accesso non discriminatorio all’infrastruttura.
Il capoverso 5 prevede la possibilità per la Confederazione di accordare delle indennità se l’offerta di prestazioni convenuta non può essere fornita coprendone i costi. A tal fine è necessaria una consultazione preliminare con i Cantoni d’ubicazione. L’indennizzo ha lo scopo di mantenere l’infrastruttura portuale in buono stato e nella misura convenuta.
Il capoverso 6 introduce la possibilità di accordare con la convenzione sulle prestazioni anche contributi d’investimento per misure d’adeguamento alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica nonché per misure d’attuazione di imperativi della protezione dell’ambiente e del clima. Le misure legate ai contributi d’investimento e i contributi d’investimento stessi devono essere stabiliti esplicitamente nella convenzione.
81/97 BAV-D-CC8A3401/803