Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine

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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3

Il capoverso 3 comprende la norma di delega al Consiglio federale. A livello di ordinanza devono essere definiti in particolare i presupposti, i termini e le procedure nonché il calcolo dei contributi. Il capoverso 4 stabilisce che anche i contributi d’investimento per innovazioni tecniche sono concessi con un credito d’impegno pluriennale.

Articolo 11

La sezione 3 e l’articolo 11 vengono spostati dopo la sezione 4. Ciò è giustificato dal fatto che, sotto il profilo della tecnica e del diritto ferroviari, un impianto di trasbordo per il TC include sempre un binario di raccordo. Le disposizioni relative agli impianti di trasbordo per il TC devono quindi essere riportate dopo le disposizioni relative ai binari di raccordo.

Articolo 12 Allacciamento

All’articolo 12 viene aggiunto il capoverso 2 in cui si precisa che i Cantoni devono definire nei loro piani direttori le misure di pianificazione del territorio volte a garantire l’allacciamento delle zone industriali e commerciali tramite binari di raccordo.

Articolo 13 Permesso di costruzione, autorizzazione d’esercizio

Al capoverso 2 è stata apportata una piccola modifica redazionale, poiché l’abbreviazione UFT per l’Ufficio federale dei trasporti è già stata inserita all’articolo 8.

Articolo 16 Rapporti di proprietà

Con l’integrazione del capoverso 3 si stabilisce che i dispositivi di raccordo sono in linea di principio di proprietà dei gestori dell’infrastruttura. Sono in ogni caso possibili accordi contrattuali diversi tra il raccordato e il gestore dell’infrastruttura. La precisazione è intesa a eliminare eventuali incertezze giuridiche.

Si considera raccordato chi gestisce di fatto il binario di raccordo. In caso di dubbio, si considera raccordato il proprietario dell’impianto. Se il raccordato non è il proprietario dell’impianto, è tenuto a disciplinare i suoi rapporti con il proprietario in un contratto scritto.

Articolo 19a

Il nuovo articolo 19a, nella nuova sezione 4a, corrisponde all’attuale articolo 11, e comprende varie integrazioni: con il nuovo capoverso 1 si chiarisce che la costruzione e la modifica di impianti di trasbordo TC e delle rispettive installazioni per il trasbordo delle merci necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale a meno che non si tratti di impianti di trasbordo per il TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti. Tale precisazione ha lo scopo di chiarire la procedura da seguire e le competenze.

Il capoverso 4 impone ai Cantoni di assicurare che nei loro piani direttori si tenga conto del fabbisogno di impianti di trasbordo TC aggiuntivi o da ampliare che risulta dalla concezione.

Articolo 22a Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni

Con il nuovo strumento delle convenzioni sulle prestazioni di cui agli articoli 8a e 9a si rende necessaria una procedura di risoluzione delle controversie. Il nuovo articolo 22a è formulato basandosi sull’articolo 51a Lferr e stabilisce che il DATEC decide in merito a eventuali controversie e che le sue decisioni possono essere impugnate mediante ricorso.

Articolo 23 Altre controversie

L’introduzione dell’articolo 22a comporta l’adeguamento della rubrica dell’articolo 23. Al capoverso 3 vengono integrati gli altri articoli che riguardano un promovimento finanziario. Al capoverso 4 si introduce una modifica redazionale in seguito alla ridenominazione della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria in Commissione del trasporto ferroviario.

Articolo 27

Le disposizioni transitorie risultanti dalla revisione totale della LTM, entrata in vigore nel 2016, saranno stralciate.

84/97 BAV-D-CC8A3401/803