Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 87Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
vale anche per questi elementi d’impianto e, di conseguenza, la ComFerr è responsabile anche in caso di controversie in materia.
Articolo 49 Principi
La modifica dell’articolo citato (da 9b a 9c) è una modifica redazionale per correggere un errore al capoverso 1.
Articolo 62 Estensione dell’infrastruttura
L’articolo 62 definisce l’estensione dell’infrastruttura. Al capoverso 1 lettera f, per la descrizione degli impianti di carico e scarico o degli impianti di carico pubblici viene stralciata la specificazione «in cui le merci possono essere trasbordate autonomamente e indipendentemente». Ciò consente al gestore dell’infrastruttura di offrire il servizio di carico e scarico mediante personale. Questa modifica è la conditio sine qua non affinché gli impianti di carico e scarico assumano in futuro anche le funzioni di piattaforme di trasbordo multimodali o sia possibile un ulteriore sviluppo senza la necessità di separare questi impianti dall’infrastruttura. L’accesso all’impianto di carico e scarico in quanto tale rimane possibile nel quadro dell’accesso alla rete. Alcuni servizi su questi impianti possono essere erogati dall’infrastruttura sotto forma di prestazioni di servizio ai sensi dell’articolo 23 OARF. Conformemente alle modifiche all’articolo 8 LTM, il gestore dell’infrastruttura potrà ricevere dei contributi anche per le installazioni impiegate per il trasbordo delle merci.
5.4 Legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin)
Articolo 18
L’articolo 18 capoverso 1 LUMin definisce come tipologia di utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata la possibilità di accordare contributi per i costi di costruzione, di ampliamento e di ammodernamento di binari di raccordo e impianti di trasbordo per il traffico combinato. Qui i termini binari di raccordo e impianti di trasbordo per il traffico combinato vengono sostituiti per coerenza con la LTM con impianti di trasbordo e di carico. Al capoverso 4 l’applicabilità della LTM viene adeguata ai nuovi articoli proposti.
5.5 Decreto federale che stanzia un credito d’impegno per l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale nel trasporto di merci per ferrovia
Articolo 1
Con questo decreto federale, il Consiglio federale richiede per gli anni 2025-2030 lo stanziamento di un credito d’impegno per il finanziamento dell’introduzione del DAC nel trasporto di merci per ferrovia. A seconda della variante, è previsto un importo diverso, in quanto si parte da due ipotesi differenti in termini di parco veicoli. Per la variante 1 sono richiesti 180 milioni di franchi per gli anni 2025– 2030, mentre per la variante 2 l’importo è di 150 milioni di franchi. I contributi sono erogati conformemente al nuovo capoverso 2 dell’articolo 10 LTM con contributi a fondo perso forfettari per veicolo, secondo la procedura di cui ai numeri 4.2.2.2 e 4.3.3.
Articolo 2
Le ipotesi di rincaro alla base dell’ammontare del credito d’impegno sono riportate nel decreto federale (art. 2) e si basano sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 202x. I crediti a preventivo annuali vengono di volta in volta adeguati alle ipotesi di rincaro.
Art. 3
I decreti di stanziamento sono decreti federali semplici e come tali non sottostanno a referendum.
5.6 Decreto federale che stanzia un credito d’impegno per il finanziamento dell’ammoderna-
mento e del mantenimento del traffico a carro completo isolato su ferrovia
Questo decreto federale è oggetto solo della variante 1.
87/97 BAV-D-CC8A3401/803