Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
Articolo 28 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
La limitazione temporale di cui all’articolo 9 capoverso 3 viene stralciata. In questo modo la Confederazione conserva la possibilità di partecipare all’ordinazione di offerte del trasporto di merci dei Cantoni. Si aggiunge tuttavia che l’articolo 9a ha effetto per 12 anni (a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione).
5.2.2 Modifiche proposte secondo la variante 2
Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione
Come nella variante 1.
Articolo 1a Definizioni
Come nella variante 1, per la definizione e il chiarimento dei termini viene introdotto un articolo apposito.
Articolo 2 Principi e obiettivi
Al capoverso 1 nell’enumerazione degli ambiti per i quali la Confederazione stabilisce le condizioni quadro si integra la garanzia di un’infrastruttura portuale efficiente per il trasporto di merci sul Reno (lettera abis). Su questa base la Confederazione può definire misure appropriate in quest’ambito. Di conseguenza, anche l’infrastruttura portuale deve essere soggetta all’accesso non discriminatorio. Alla lettera c viene introdotto il nuovo termine «impianti di trasbordo e di carico». Alla lettera d si precisa che la Confederazione non emana delle prescrizioni per la concessione dell’accesso non discriminatorio ai binari di raccordo.
Il capoverso 2 enumera le fattispecie in cui, in deroga al principio dell’autonomia finanziaria, la Confederazione può fornire un sostegno finanziario. Va da sé che l’autonomia finanziaria qui menzionata non è un requisito imposto alle imprese nel trasporto di merci. Data ora la possibilità di accordare un sostegno finanziario diretto o indiretto alla navigazione sul Reno, anche il trasporto di merci per idrovia è soggetto al principio dell’autonomia finanziaria. In linea con le misure proposte per la variante 2, l’enumerazione viene integrata con contributi forfettari per il carico di merci su ferrovia e il trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori. La possibilità di promuovere lo sviluppo di nuove offerte viene invece stralciata.
Articolo 3 Concezione del trasporto di merci
Il campo d’applicazione e la portata della concezione vengono ampliati consentendo al suo interno anche la definizione delle basi per lo sviluppo dell’infrastruttura portuale per il trasporto merci sul Reno. Al capoverso 2 viene apportata un’integrazione corrispondente che consente di includere nella concezione anche indicazioni sullo sviluppo dei porti renani.
L’attuale capoverso 3 disciplina il coordinamento della concezione con lo sviluppo di altri vettori di trasporto terrestre. Come nella variante 1, qui viene incluso anche il trasporto merci sotterraneo.
Di conseguenza, viene modificata anche la rubrica dell’articolo come nella variante 1.
Articolo 4 Espropriazione
Come nella variante 1.
Articolo 8 Contributi d’investimento per impianti di trasbordo e di carico
Come nella variante 1.
Articolo 8a Promovimento dell’infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno
Come nella variante 1.
85/97 BAV-D-CC8A3401/803