Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine

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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3

Articolo 9 Contributi d’esercizio

L’articolo viene meno, poiché la variante 2 non prevede né la possibilità per la Confederazione di partecipare alle ordinazioni dei Cantoni, né il promovimento finanziario di nuove offerte per il trasporto di merci per ferrovia. La durata di validità dell’articolo nella versione attuale della LTM è già limitata fino al 2027.

Articolo 9a Contributi di trasbordo e di carico

Come Articolo 9b nella variante 1.

Articolo 10 Innovazioni tecniche

Come nella variante 1.

Articolo 10a Contributi d’investimento per veicoli rispettosi del clima

L’introduzione del nuovo articolo 10a crea la base legale per permettere alla Confederazione di promuovere finanziariamente i battelli dotati di tecnologie di propulsione rispettose del clima. L’obiettivo del promovimento è una riduzione determinante delle emissioni di gas serra nell’erogazione delle offerte di trasporto. Con il capoverso 2 si stabilisce che per il trasporto merci sul Reno si possono accordare anche contributi d’investimento per la costruzione di battelli impiegabili in acque basse.

Articolo 11

Come nella variante 1, l’articolo 11 viene spostato per motivi di logica fattuale diventando l’articolo 19a.

Articolo 16 Rapporti di proprietà

Come nella variante 1.

Articolo 19a

Il nuovo articolo 19a, nella nuova sezione 4a, corrisponde all’attuale articolo 11, comprese le integrazioni al capoverso 1: con il nuovo capoverso 1 si chiarisce che la costruzione e la modifica di impianti di trasbordo TC e delle rispettive installazioni per il trasbordo delle merci necessitano di una licenza di costruzione secondo il diritto cantonale, a meno che non si tratti di impianti di trasbordo per il TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti. Tale precisazione ha lo scopo di chiarire la procedura da seguire e le competenze.

Articolo 22a Controversie relative alle convenzioni sulle prestazioni

Con il nuovo strumento delle convenzioni sulle prestazioni di cui all’articolo 8a si rende necessaria una procedura di risoluzione delle controversie. Il nuovo articolo 22a è formulato basandosi sull’articolo 51a Lferr e stabilisce che il DATEC decide in merito a eventuali controversie e che le sue decisioni possono essere impugnate mediante ricorso.

Articolo 23 Altre controversie

Come nella variante 1.

Articolo 27 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie risultanti dalla revisione totale della LTM, entrata in vigore nel 2016, saranno stralciate.

5.3 Legge federale sulle ferrovie

Contestualmente all’adeguamento della LTM vengono proposte piccole modifiche alla Lferr che hanno un nesso diretto con quelle apportate alla LTM. Tali modifiche si applicano a entrambe le varianti.

Articolo 40aterCompiti

L’articolo 40aterstabilisce i compiti della Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr). Al capoverso 1 lettera d, conformemente alle modifiche apportate alla LTM, è necessaria l’integrazione sull’accesso all’infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno, poiché l’accesso per terzi

86/97 BAV-D-CC8A3401/803