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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 14 pagine
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controproducenti.
Per motivi di efficienza e per poter agire rapidamente a seconda degli sviluppi, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) deve poter adeguare gli allegati. Va da sé che questo accadrà solamente se la situazione dell’approvvigionamento lo renderà necessario.
Le limitazioni dei gestori delle reti di distribuzione vengono inserite al capoverso 3. Poiché attualmente le condizioni quadro di questi ultimi non consentono una gestione a tappeto, questo capoverso viene inserito in forma incompleta in previsione delle possibilità future. Se le capacità di fornitura dei gestori delle reti di distribuzione verranno limitate a seguito delle disposizioni in virtù della presente ordinanza, i gestori saranno esentati dal loro obbligo di fornitura ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico. Secondo l’articolo 34 LAP, per la durata di validità delle misure d’intervento economico il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. In questo contesto ci si avvale di questa possibilità. Le disposizioni verranno indicate nell’allegato 1 della LAP. La modifica dell’allegato è oggetto di un’ordinanza a parte, come avvenuto già per altri casi in precedenza (p. es. RS 531.63 e RS 531.64), in linea con le prescrizioni di tecnica legislativa della Confederazione.
Il capoverso 5 disciplina la limitazione dell’illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici. Le autorità competenti, in particolare l’Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni, stabiliscono in quali spazi l’illuminazione debba essere mantenuta per ragioni di sicurezza (deroga). Anche questa possibilità è mantenuta per l’intero periodo di validità dell’ordinanza, come le misure secondo il capoverso 1.
Articolo 3
Tutti gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico non strettamente necessari devono essere spenti o scollegati dalla rete elettrica. Ciò vale in particolare per gli impianti e gli apparecchi in standby, purché questo non danneggi gli impianti stessi o la loro riaccensione non comporti un onere sproporzionato (p. es. una riprogrammazione).
Articolo 4
I divieti di utilizzo di energia elettrica vengono definiti in modo da avere il minor impatto possibile sulla popolazione e sull’economia. Per quanto possibile, i divieti devono avere ripercussioni solo a livello di comfort. I beni e i servizi d’importanza vitale non devono essere toccati in modo sostanziale.
I divieti sono elencati nell’allegato 2 e vengono applicati in modo scaglionato a seconda della gravità e dell’andamento della penuria. L’elenco potrebbe essere integrato con altri divieti dopo la consultazione o a seguito di ulteriori accertamenti, e dunque non è da considerarsi esaustivo nella sua forma attuale. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 4 prevede divieti che avrebbero conseguenze di ampia portata e verrebbero quindi disposti solo per evitare disinserimenti della rete e conseguenze ancora maggiori.
Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell’approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare alla fase di escalation 4, e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L’impiego delle diverse misure deve avvenire in modo coordinato per evitare effetti collaterali non necessari.
Per motivi di efficienza e per poter agire rapidamente a seconda degli sviluppi, il DEFR deve poter adeguare gli allegati. Va da sé che questo accadrà solamente se la situazione dell’approvvigionamento lo renderà necessario.
Articolo 5
I gestori delle reti di distribuzione hanno l’obbligo di collaborare e di attuare le limitazioni di utilizzo conformemente all’articolo 2 capoverso 3, informando in merito l’AES e/o l’OSTRAL.
Inoltre, rimangono gratuitamente a disposizione degli utenti finali per fornire informazioni in relazione alla presente ordinanza e alle limitazioni attuate direttamente da loro stessi con mezzi tecnici, per esempio con impianti di telecomando centralizzato.
Articolo 6
Al DEFR spetta il compito di informare in modo adeguato la popolazione in caso di modifica delle limitazioni e dei divieti.