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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 14 pagine

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Ordinanza concernenete limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica

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 L’utilizzo commerciale di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario è

vietato tutti i giorni tra le 23:00 e le 05:00.

 L’utilizzo dell’illuminazione elettrica a scopo pubblicitario, come

l’illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l’illuminazione decorativa, è vietato tutti i giorni fra le 23:00 e le 05:00.

 Negli edifici e nei piani non utilizzati il riscaldamento deve essere impostato

sul livello più basso (funzione antigelo) o spento. Questo vale anche per i locali ad uso industriale senza postazioni di lavoro fisse, come le stazioni di pompaggio.

 I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un

massimo di 19°C.

Fase di escalation 2 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)

 L’uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è

consentito per un massimo di nove ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.

 I locali accessibili al pubblico riscaldati prevalentemente attraverso

l’energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 19°C. Per le camere nel settore alberghiero il limite massimo di temperatura è 20°C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.

 La temperatura ambiente delle piscine gestite a livello commerciale, delle

piscine pubbliche e delle altre strutture benessere riscaldate elettricamente deve essere limitata a un massimo di 27°C. Fanno eccezione le saune.

 Il riscaldamento delle cucine nel settore alberghiero e della ristorazione

deve essere impostato sul livello più basso o spento.

 I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un

massimo di 18°C.

 I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non

possono essere raffreddati al di sotto dei -19°C. Sono fatte salve le prescrizioni sulla temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell’ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1), che devono essere sempre rispettate.

 Nel settore alberghiero e della ristorazione gli espositori riscaldati, gli

scaldapiatti o scaldatazze, i contenitori per bagnomaria e i cassetti scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.

 Se la produzione di acqua calda è garantita principalmente attraverso

l’energia elettrica, l’acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60°C.