Progetto
Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza concernenete limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica
«%ASFF_YYYY_ID»
L’utilizzo commerciale di schermi e videoproiettori a scopo pubblicitario è
vietato tutti i giorni tra le 23:00 e le 05:00.
L’utilizzo dell’illuminazione elettrica a scopo pubblicitario, come
l’illuminazione delle vetrine, le pubblicità luminose e l’illuminazione decorativa, è vietato tutti i giorni fra le 23:00 e le 05:00.
Negli edifici e nei piani non utilizzati il riscaldamento deve essere impostato
sul livello più basso (funzione antigelo) o spento. Questo vale anche per i locali ad uso industriale senza postazioni di lavoro fisse, come le stazioni di pompaggio.
I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un
massimo di 19°C.
Fase di escalation 2 (sono elencate le limitazioni che integrano o vanno oltre la fase di escalation 1)
L’uso commerciale di asciugatrici, ferri da stiro e macchine da stiro è
consentito per un massimo di nove ore al giorno. Non sono previste limitazioni per le strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
I locali accessibili al pubblico riscaldati prevalentemente attraverso
l’energia elettrica (p. es. con riscaldamenti elettrici o pompe di calore) possono essere riscaldati fino a un massimo di 19°C. Per le camere nel settore alberghiero il limite massimo di temperatura è 20°C. Fanno eccezione i locali utilizzati per il trattamento dei pazienti in strutture sanitarie come ospedali, case per partorienti, studi medici, case per anziani e case di cura.
La temperatura ambiente delle piscine gestite a livello commerciale, delle
piscine pubbliche e delle altre strutture benessere riscaldate elettricamente deve essere limitata a un massimo di 27°C. Fanno eccezione le saune.
Il riscaldamento delle cucine nel settore alberghiero e della ristorazione
deve essere impostato sul livello più basso o spento.
I centri di trasbordo e i magazzini possono essere riscaldati fino a un
massimo di 18°C.
I frigoriferi e i congelatori utilizzati per scopi privati o commerciali non
possono essere raffreddati al di sotto dei -19°C. Sono fatte salve le prescrizioni sulla temperatura previste nella legislazione sulle derrate alimentari (in particolare nell’ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1), che devono essere sempre rispettate.
Nel settore alberghiero e della ristorazione gli espositori riscaldati, gli
scaldapiatti o scaldatazze, i contenitori per bagnomaria e i cassetti scaldavivande non possono essere utilizzati a temperature superiori a 65°C.
Se la produzione di acqua calda è garantita principalmente attraverso
l’energia elettrica, l’acqua può essere riscaldata fino a un massimo di 60°C.