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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 14 pagine

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stimato.

Le cifre menzionate sono tratte dal rapporto sull’analisi del consumo di energia in Svizzera 2000–2019 per categoria di utilizzazione2, realizzato nell’ottobre del 2020. L’ultimo rapporto disponibile (novembre 2021) è stato volutamente escluso: i dati presi in considerazione si riferiscono infatti al 2020, anno segnato dalla pandemia, e quindi non rappresentativo per il consumo reale di corrente in Svizzera.

Il criterio decisivo per l’efficacia delle misure è il comportamento della popolazione e delle imprese. La pandemia ha dimostrato che, per modificare il comportamento, i divieti sono più efficaci delle raccomandazioni.

3. Commento ai singoli articoli Ingresso

In caso di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l’articolo 31 LAP autorizza il Consiglio federale ad adottare misure di intervento temporanee per garantire l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale.

In virtù dell’articolo 64 LAP e solamente per la durata di validità delle misure di intervento economiche, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi (ossia leggi e ordinanze federali). Le disposizioni devono essere riportate nell’allegato 1 LAP. La non applicabilità deve essere dichiarata solamente per il periodo di tempo in cui entra in conflitto con le misure di intervento.

In virtù dell’articolo 60 LAP il Consiglio federale può inoltre affidare a organizzazioni dell’economia – nella fattispecie all’AES – compiti pubblici ai sensi di detta legge, in particolare per lo svolgimento di compiti di sorveglianza (cfr. spiegazioni all’art. 7).

Articolo 1

La limitazione o il divieto di determinati impieghi dell’elettricità ha lo scopo di ridurre il consumo energetico o, in caso di necessità, di spezzare i picchi di carico.

Le limitazioni e i divieti valgono per tutti i consumatori finali che si approvvigionano in energia elettrica dalla rete pubblica svizzera e/o sono ad essa allacciati.

Articolo 2

Con la limitazione dell’utilizzo si può conseguire un risparmio limitato di energia elettrica che consente, a seconda della necessità di risparmio e della situazione, di ricorrere a un numero minore di misure più restrittive per l’economia e la popolazione.

Occorre fare una distinzione fra le limitazioni il cui rispetto è affidato ai singoli consumatori, gestori di impianti e prestatori di servizi, e le limitazioni che vengono direttamente applicate dai gestori delle reti di distribuzione tramite apposite misure tecniche.

L’allegato 1 riporta possibili limitazioni da applicare sotto la responsabilità personale. L’elenco potrebbe essere integrato con altre limitazioni dopo la consultazione o a seguito di ulteriori accertamenti, e dunque non è da considerarsi esaustivo nella sua forma attuale.

Le limitazioni riguardano principalmente la regolazione elettrica della temperatura dell’acqua (riscaldamento e raffreddamento), oppure si tratta di limitazioni temporali per gli impieghi dell’elettricità.

Le limitazioni vengono applicate in modo scaglionato a seconda della gravità e dell’andamento della penuria. La fase di escalation 1 prevede limitazioni lievi con ripercussioni in particolare sul comfort, mentre la fase di escalation 3 prevede limitazioni più rilevanti che verranno dunque disposte solo per evitare disinserimenti della rete e conseguenze ancora maggiori.

Lo scaglionamento avverrà in combinazione con altre misure di gestione dell’approvvigionamento economico del Paese. Prima di arrivare alla fase di escalation 4 e quindi alla chiusura delle aziende, i grandi consumatori saranno sottoposti al contingentamento. L’impiego delle diverse misure deve avvenire in modo coordinato per evitare effetti collaterali non necessari. Per esempio, nella gestione dei trasporti pubblici concessionari3 va presa in considerazione anche la limitazione dell’uso privato delle auto elettriche, per evitare incentivi

2 Analyse des schweizerischen Energieverbrauchs 2000–2019 nach Verwendungszwecken, ottobre 2020, rapporto realizzato su mandato dell’Ufficio federale dell’energia.

3 Per le imprese concessionarie del trasporto pubblico valgono disposizioni particolari emanate con un’ordinanza separata.