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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 14 pagine

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Ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica

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energia elettrica. I blocchi secondo il capoverso 3 non richiedono il consenso dei consumatori finali interessati. L’articolo 8c dell’ordinanza del 14 marzo 20083 sull’approvvigionamento elettrico non si applica.

5L’illuminazione elettrica di strade e spazi pubblici è consentita solo il [... (giorni della settimana)] dalle [...ora] alle [...ora]. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) e i Cantoni stabiliscono deroghe per la sicurezza nell’ambito delle loro competenze.

Art. 3 Modalità standby

Gli impianti, gli apparecchi e le sorgenti luminose di tipo elettrico che non sono strettamente necessari sono scollegati dalla rete elettrica. È fatto salvo il funzionamento in standby per evitare danni agli apparecchi o agli impianti.

Art. 4 Divieti di utilizzo

1I divieti di utilizzo di energia elettrica sono elencati nell’allegato 2.

2Se la situazione dell’approvvigionamento lo richiede, il DEFR può modificare l’allegato 2.

Art. 5 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a:

a. collaborare all’esecuzione della presente ordinanza;

b. fornire informazioni ai consumatori finali nei loro comprensori e assistenza per gli aspetti tecnici;

c. informare l’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) dell’attuazione delle limitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 3.

3 RS 734.71