Progetto

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1.16 (Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

N. 2.2

2.2 Dal 1° gennaio 2023 gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente

con caldaia e gli apparecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti solamente se la loro efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 812/2013 è superiore al 40 per cento.

N. 5.3

5.3 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente con caldaia e gli ap-

parecchi elettrici di riscaldamento misti con caldaia di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.