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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1.3 (Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

2.1 Le asciugabiancheria domestiche con una durata massima del programma

standard per capi di cotone, a pieno carico, di 100 minuti di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II del regolamento (UE) 932/20125 è inferiore a 32.

2.2 Le asciugabiancheria domestiche con una durata del programma standard per

capi di cotone, a pieno carico, superiore a 100 minuti di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II punto 1 del regolamento (UE) 932/2012 è inferiore a 24.

N. 5

5 Disposizioni transitorie

Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1°gennaio 2023 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2023.

5 V. nota a piè di pagina relativa al n. 1.3.