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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 1.1 (Art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete

N. 2.6

2.6 Dal 1° gennaio 2023 i frigoriferi possono essere commercializzati e ceduti se

il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2019 è inferiore a 80. Sono esclusi gli apparecchi a bassa rumorosità, i frigoriferi cantina e gli apparecchi dotati esclusivamente di scomparto o scomparti a 1 stella, 2 stelle, 3 stelle o 4 stelle di cui al numero 1.

N. 5.1

5.1 I frigoriferi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2023 non

possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2023.

N. 5.3

Abrogato